Abbiamo recentemente installato un distributore di profilattici. I prezzi praticati dal distributore devono corrispondere a quelli praticati in farmacia?

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Trattandosi di prodotti “non farmaco” – il cui prezzo, come è noto, è completamente liberalizzato – se le modalità di dispensazione al pubblico adottate dalla farmacia sono nel concreto più di una (cioè, sia al banco che tramite distributori automatici) è senz’altro giustificabile una differenziazione dei prezzi.
Un aspetto di criticità potrebbe insorgere quando il prezzo del profilattico distribuito con la macchina sia inferiore – come peraltro è ragionevole credere, considerando i minori costi di vendita – rispetto a quello dello stesso “pezzo” distribuito al banco.
Tale minor prezzo, infatti, potrebbe in realtà essere considerato quale sconto praticato alla sola clientela che acquista dal distributore e non a quella che viceversa si serve al banco, e questo in violazione, tanto per intenderci, dell’art. 11, comma 8, del d.l. 1/2012 convertito in l. 27/2012, che consente, come sappiamo, alle farmacie di praticare sconti su tutti i prodotti ceduti, alla condizione però che gli sconti siano uniformemente applicati a tutta la clientela.
Peraltro, proprio sotto questo profilo, la diversa forma di distribuzione potrebbe probabilmente legittimare la differenza di prezzo, perché non c’è dubbio che la norma richiamata intenda tutelare la clientela della farmacia da comportamenti discriminatori ed arbitrari che invece, in una situazione del genere, parrebbero francamente irrintracciabili.

(stefano civitareale)

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