Il 31 dicembre 2022 si chiude il triennio di educazione continua in medicina (Ecm) 2020-2022. Dato l’approssimarsi della scadenza, la Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) ha ricordato in una circolare che «gli Ordini sono tenuti a vigilare sull’assolvimento dell’obbligo Ecm e a rilasciare la relativa certificazione triennale, verificando i dati presenti nel portale informatico dei crediti Ecm tenuto dal Cogeaps». Per l’attuale triennio formativo la Commissione nazionale per la formazione continua (Cnfc) ha stabilito l’obbligo di raggiungere 150 crediti, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali.

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Il countdown sul sito Fofi

Al fine di ricordare ai farmacisti la scadenza del triennio, la Fofi ha inserito nel proprio sito Internet un apposito banner che indica i giorni rimanenti per completare il percorso formativo. «Si segnala – spiega la Fofi – che, per evidenziare a tutti i farmacisti l’imminente conclusione dell’attuale triennio 2020-2022, la Federazione ha ritenuto utile realizzare un banner informatico (già sul sito Internet federale e sulla rivista ufficiale, che potrà essere inserito anche nei rispettivi siti degli Ordini territoriali) di alert con countdown dei giorni restanti rispetto alla fine del presente triennio Ecm. Cliccando sul banner si è automaticamente re-indirizzati alla sezione del sito istituzionale dedicata al sistema Ecm e contenente tutte le ulteriori informazioni in materia di aggiornamento professionale e sui corsi Fad della Federazione. Tali eventi formativi, gratuiti e senza sponsorizzazioni, sono a disposizione di tutti i farmacisti sulla piattaforma Fad federale www.fadfofi.it e consentono di conseguire un numero di crediti adeguato al raggiungimento dell’obbligo formativo».

Obblighi per gli Ordini territoriali e per i farmacisti

La Fofi ribadisce che la formazione continua in medicina è un obbligo di legge per i professionisti sanitari e un dovere stabilito dal codice deontologico, la cui vigilanza spetta agli Ordini territoriali. «Si ricorda – dichiara la Federazione – che, come sottolineato in numerose circolari federali, incombe sugli Ordini territoriali il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti dell’obbligo formativo Ecm e che anche il codice deontologico del farmacista recepisce all’art. 11 tale vincolo, con conseguente sanzionabilità in sede disciplinare. Gli Ordini possono verificare la situazione formativa di tutti i propri iscritti, accedendo all’area riservata del sito del Cogeaps». Inoltre, nella circolare n. 14016 del 21 ottobre 2022 la Fofi illustra «le conseguenze sull’efficacia della copertura assicurativa del mancato raggiungimento dell’obbligo formativo Ecm e sullo svolgimento di attività professionale non saltuaria da parte di farmacisti ultrasettantenni in assenza di specifica comunicazione al Cogeaps».

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