«Riduzione dei massimali relativi agli indennizzi previsti in caso di ricovero presso struttura ospedaliera del farmacista colpito da Covid-19» e «riconoscimento di un contributo una tantum in caso di isolamento obbligatorio del farmacista colpito da Covid-19». Si tratta delle principali modifiche al regolamento Enpaf in materia di misure a sostegno dei farmacisti, approvate dalla delibera n. 22 del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2021. Per l’occasione, l’Enpaf ha ricordato che la domanda «deve essere presentata entro tre mesi dal verificarsi dell’evento e in ogni caso non potrà essere presentata decorso un mese dalla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 su tutto il territorio nazionale».

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L’invio della domanda via PEC

L’Enpaf ha sottolineato inoltre che «la domanda deve essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo posta@pec.enpaf.it» e che «l’erogazione del contributo da parte della Sezione Assistenza è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del farmacista». L’Ente ha poi specificato che «in caso di decesso del farmacista gli eredi possono presentare domanda solo per la liquidazione del contributo connesso in relazione a questo evento mentre non hanno diritto a richiedere la copertura per le altre fattispecie (ricovero, isolamento o chiusura dell’esercizio) che abbiano riguardato il farmacista deceduto».

Si rimanda al portale enpaf.it per la modulistica e il testo del regolamento.

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