L’Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) ha annunciato che sono state approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021 le modifiche alle misure di sostegno alla categoria per l’emergenza sanitaria da covid-19. Ciò «considerato che gli effetti della pandemia si protrarranno prevedibilmente per tutto il 2021 determinando un impatto finanziario significativo sulla Sezione Assistenza, le modifiche si sono rese necessarie per garantire l’attuazione, nel corso del 2021, delle altre iniziative assistenziali previste e ugualmente rilevanti per le finalità istituzionali dell’Ente». Alla luce di quanto evidenziato «le modifiche saranno applicate alle domande presentate a decorrere dal 1° aprile 2021».

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Le modifiche dal 1 aprile 2021

Nello specifico, l’Ente fa sapere che è stata prevista la «riduzione dei massimali relativi agli indennizzi previsti in caso di isolamento obbligatorio o di ricovero presso struttura ospedaliera del farmacista colpito da covid-19». Inoltre «nel caso di chiusura dell’esercizio, l’indennizzo coprirà un massimo di tre giorni di chiusura» e «irripetibilità del contributo per ciascuna tipologia di intervento». Quanto alla modalità di presentazione della domanda, essa «dovrà essere presentata entro tre mesi dal verificarsi dell’evento (non più entro sei mesi);in ogni caso la domanda non potrà essere presentata decorso un mese (precedentemente sei mesi) dalla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 su tutto il territorio nazionale».

Le modifiche di gennaio 2021

È utile ricordare che lo scorso gennaio furono approvate diverse modifiche al regolamento. Le modifiche hanno riguardato il contributo per il decesso del farmacista vittima del Covid-19, il «ricovero del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, presso una struttura ospedaliera a seguito di positività al covid-19: il contributo è pari a 200,00 euro per ogni giorno di ricovero, fino ad un massimo di 6.000,00 euro», l’«isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dell’Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, a seguito di positività al covid-19: il contributo è pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento, fino a un massimo di 3.000,00 euro» e infine la «chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da covid-19».

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