L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato dei chiarimenti in merito «all’applicazione del comma 6-ter1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con specifico riferimento al seguente disposto normativo: “[…] Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1 (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi), decorrente dal 1 luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1 gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”».

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Secondo quanto spiegato dall’organismo fiscale, «i dubbi riguardano l’applicazione delle sanzioni individuate dal precedente comma 62, qualora, durante il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di fatto siano state adottate forme diverse di documentazione dei corrispettivi. Più in dettaglio, si tratta delle ipotesi in cui il contribuente con volume d’affari superiore a 400.000 euro abbia emesso fatture in luogo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ovvero, nelle more di dotarsi di registratore telematico (RT) per l’effettuazione di tale adempimento, abbia emesso scontrini o ricevute fiscali secondo la precedente normativa».

L’Agenzia delle Entrate ha indicato nel merito ciò che i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di RT nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, e fino al momento di disponibilità dell’RT, sono chiamati a fare: «a) certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali; b) inviano i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione secondo le indicazioni contenute nel citato provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019; c) liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte». Viene specificato invece che «non sussiste l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). Va ricordato, infatti, che le nuove disposizioni non hanno abrogato né modificato quelle in tema di fatturazione, con i relativi termini e modalità che restano quindi validi ed applicabili». E che «l’emissione di una fattura, nelle ipotesi di operazioni ex articolo 22 del decreto IVA non solo è possibile ma, in linea generale, è obbligatoria a fronte della richiesta del cliente».

In particolare per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, la stessa Agenzia aveva segnalato la possibile anomalia. «Tali contribuenti possono fornire i chiarimenti del caso secondo quanto indicato nella lettera ricevuta e rimediare ad eventuali violazioni, con le modalità ed i benefici disciplinati dall’articolo 13 (Ravvedimento) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

Viene infine precisato che «laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, la violazione può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019. In definitiva, si ritiene che le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data».

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