Nel marzo prossimo acquisterò una farmacia in società con un mio collega; prima di allora però dovremmo sostenere parecchie spese di vario genere e vorremmo quindi impegnarci sin d’ora a costituire la snc in modo da obbligarci reciprocamente a partecipare a tutti gli oneri propedeutici all’acquisto.

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A meno che non riteniate di procedere fin da oggi alla formazione della programmata snc (che può infatti essere costituita anche molto tempo prima dell’acquisizione della farmacia sociale), è opportuno se non altro che formalizziate in questo momento almeno un contratto preliminare di società.

Il nostro ordinamento, del resto, permette generalmente all’autonomia negoziale tutto quel che – espressamente, o anche indirettamente – non le vieta, e dunque due persone possono oggi ben obbligarsi, l’una nei confronti dell’altra, a stipulare in futuro un contratto (definitivo) di società (di capitale o, come nel vostro caso, di persone).

Si tratta del resto di un contratto preliminare come un altro, e però – proprio perché contratto – conferirà robustezza giuridica ai reciproci impegni e soprattutto servirà medio tempore anche ad indirizzare convenientemente i comportamenti (individuali e/o congiunti) necessari a dar vita ad un soggetto, diverso da voi, in grado di porre validamente in essere tutti gli atti inerenti al raggiungimento degli scopi comuni, e, primo tra tutti, proprio quello dell’acquisto della farmacia sociale.

Dovrete anzi aver cura – di qui anche, come dice il titolo, l’opportunità di un contratto del genere – di chiarire già in questa fase non solo gli aspetti veramente costitutivi della futura società, ma anche le regole di funzionamento e quindi le sue norme statutarie, cosicché sarebbe addirittura preferibile approvarne sin d’ora l’intero atto costitutivo/statuto, allegandone magari il testo, come parte integrante, allo stesso preliminare.

Perché, come al solito, patti chiari….

Avv. Gustavo Bacigalupo

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