legge di stabilità 2014E’ stata pubblicata nella G.U. del 27/12/2013 la Legge di stabilità 2014, cioè la l. n. 147 del 27/12/2013.

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Di seguito le principali novità contenute nel testo definitivo, alcune peraltro già illustrate nella Sediva news del 10/12/2013 ma che tuttavia riportiamo anche qui per fornire un quadro completo degli aspetti salienti che possono interessare le farmacie e i loro titolari, ma rinunciando questa volta – per la loro complessità – a dare il solito quadro riassuntivo, dalla A alla Z, del provvedimento.

  1. Fondo di garanzia per la prima casa: viene istituito un fondo per la concessione di garanzie su mutui ipotecari nella misura massima del 50% della quota capitale.
  2. Pagamenti dei canoni di locazione: i contratti di locazione ad uso abitativo (escluse dunque le locazioni commerciali) stipulate dal 1 gennaio 2014 dovranno prevedere obbligatoriamente una modalità di pagamento del canone che assicuri la sua tracciabilità, escludendo dunque il pagamento in contanti quale che sia l’ammontare mensilmente dovuto, in deroga pertanto anche alle norme sull’antiriciclaggio (che, come noto, limitano l’uso del contante agli importi inferiori a mille euro). Con la stessa disposizione sono state attribuite ai comuni le attività di monitoraggio dei contratti di locazione, utilizzando anche il registro dell’anagrafe condominiale.
  3. Detrazioni IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati: sono state aumentate le detrazioni di imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati fino € 8.000 e rimodulate quelle spettanti per i redditi fino ad € 55.000. Si tratta di un (modesto) intervento sul c.d. “cuneo fiscale”, unitamente a quello di cui al successivo punto 5).
  4. Premi INAIL: è prevista a decorrere dal 1 gennaio 2014 la riduzione dei premi INAIL dovuti dalle imprese, in conformità all’andamento infortunistico aziendale.
  5. Cuneo fiscale: vengono aumentate le deduzioni IRAP sul lavoro dipendente mediante riduzione dell’ammontare imponibile, riferito all’annualità 2014 e alle due successive, del costo sostenuto dai soggetti-Irap che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori occupati nel periodo precedente, con il limite di € 15.000 annui per ciascun nuovo dipendente. Vengono tuttavia abrogate alcune disposizioni agevolative riguardanti la deducibilità dall’imponibile IRAP per le imprese collocate nelle aree svantaggiate e per le imprese che annoverano tra i propri dipendenti lavoratrici donne rientranti a propria volta nella definizione di “svantaggiate”.
  6. Stabilizzazione associati in partecipazione: è stata prorogata al 31 marzo 2014 la facoltà di “convertire” in contratti di lavoro a tempo indeterminato quelli di associazione in partecipazione.
  7. Trasformazioni di contratti a tempo indeterminato: nell’ipotesi, però, in cui vengano trasformati a decorrere dal 1 gennaio 2014 contratti di lavoro a tempo indeterminato, verrà restituita la maggiorazione dell’1,4% versata in pendenza del precedente rapporto a tempo determinato.
  8. Fondo nuovi nati: viene istituito un fondo per i nuovi nati destinato a contribuire alle spese sostenute da famiglie a basso reddito in coincidenza con l’arrivo di figli
  9. ACE: a decorrere dall’anno 2011 è escluso dalla base imponibile IRPEF e IRES il 3% dell’ammontare corrispondente agli apporti di capitale nell’impresa effettuati dagli imprenditori individuali e dai soci di società di persone e al reinvestimento di utili delle società di capitali; con la legge di stabilità la detta percentuale del 3% è invece aumentata al 4% per il periodo d’imposta 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% dal 2016.
  10. Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico: è stata confermata la detrazione delle spese per gli interventi di risparmio energetico nella misura del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Tale percentuale si riduce al 50% per le spese sostenute invece dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, mentre, ove le stesse siano sostenute su parti comuni di edifici condominiali, la percentuale del 65% si applica per quelle sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 ed è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016. Le agevolazioni riferite invece agli interventi di ristrutturazione edilizia fino ad un ammontare non superiore ad € 96.000 per unità immobiliare, sono calcolate nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, che si riduce al 40% per quelle sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Per le spese riguardanti gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, sempre per un ammontare complessivo non superiore ad € 96.000 per unità immobiliare, la percentuale sale al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 e viene ridotta al 50% per quelle sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici effettuate per gli immobili oggetto di ristrutturazione e per un ammontare complessivo non superiore ad € 10.000 (per la verità il testo definitivo della legge di stabilità prevedeva che l’importo agevolabile non poteva superare quello della ristrutturazione edilizia, disposizione tuttavia questa subito abrogata con il decreto legge 30/12/2013 n. 151). In tutti i casi, inoltre, la detrazione deve essere spalmata in dieci anni di imposta. Come si vede, è un fitto reticolato di bonus variabili nel tempo e negli anni che sembra complicato conoscere appieno, ma si tratta di misure molto importanti per il contribuente e quindi bisogna aver cura di prenderne cognizione al meglio, magari leggendo e rileggendo quello che abbiamo appena scritto al riguardo, così da potersi orientare il più convenientemente possibile nelle scelte riguardanti gli immobili di proprietà.
  11. Imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni di impresa e per le partecipazioni: è data facoltà di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni iscritte in bilancio risultanti al 31 dicembre 2012, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. Il saldo attivo che ne risulti può inoltre essere affrancato mediante il pagamento di una imposta sostituiva del 10% (questo passaggio può rivelarsi forse un po’ complicato, ma potrà essere approfondito nel corso di colloqui dedicati a questo specifico argomento). I maggiori valori iscritti in bilancio, comunque, hanno efficacia fiscale a partire dal periodo d’imposta 2016. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve infine avvenire in tre rate annuali di pari importo.
  12. Proroga della rivalutazione di partecipazione sociali e terreni: è stata concessa per l’ennesima volta la facoltà di rivalutare le partecipazioni sociali e i terreni posseduti da privati mediante versamento dell’imposta sostitutiva del 4% del valore risultante da apposita perizia per le partecipazioni qualificate e i terreni e del 2% per le partecipazioni non qualificate (sull’argomento v. Sediva News 29.11.2013).
  13. Leasing: a decorrere dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 i canoni di leasing aventi ad oggetto beni immobili possono essere dedotti in un periodo non inferiore a 12 anni (fino ad ora il periodo minimo era di 18 anni). Inoltre, si applica l’imposta di registro del 4% sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing aventi ad oggetto immobili strumentali, anche se i relativi canoni sono assoggettati all’iva, in deroga dunque al principio di alternatività tra imposta di registro e iva; i leasing di beni mobili, invece, possono essere dedotti in un periodo non inferiore alla metà del corrispondente periodo di ammortamento (fino ad ora il periodo minimo era di 2/3).
  14. Energia elettrica: il ministero dello sviluppo economico dovrà definire entro novanta giorni le condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi nell’ambito della disciplina del mercato, senza nuovi maggiori oneri per prezzi e tariffe.
  15. Iva sulle somministrazioni di alimenti e bevande: passa dal 4 al 10% l’aliquota iva applicata sul prezzo di snack e bevande vendute tramite distributori automatici.
  16. Iva per handicap: la legge di stabilità 2013 prevedeva, a partire dal 2014, l’aumento dell’iva dal 4 al 10% dell’iva sugli asili, ospizi, residenze sanitarie, assistenza domiciliare, comunità per i minori, centri per i disabili gestiti da cooperative sociali. L’aumento è stato cancellato e l’aliquota iva resta perciò al 4%.
  17. Pay back: introdotto a regime il sistema del pay back alle aziende farmaceutiche, che può essere applicato anche ai farmaci immessi in commercio successivamente al 31/12/2006.
  18. 5 per mille: è stata disposta la proroga delle disposizioni relative alla facoltà per il contribuente di attribuire il 5 per mille della propria irpef alle associazioni o enti da lui indicate nella dichiarazione dei redditi, fermo il limite di spesa di 400 milioni relativo all’anno 2014.
  19. 8 per mille: è stata introdotta la facoltà di destinare l’8 per mille del gettito irpef a favore della ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico degli immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica.
  20. Garante del contribuente: è stata confermata questa figura (istituita sin dal 2000), ma ne è stato ridotto il compenso alla metà dell’importo spettante per l’anno 2013.
  21. Soppressione fondo irap piccoli contribuenti: a decorrere dall’anno 2015 i titolari di reddito d’impresa e i professionisti che non si avvalgono di dipendenti non potranno più contare sul fondo istituito con la legge di stabilità 2013 per l’esenzione dall’irap dei redditi da loro dichiarati.
  22. Revisione aliquote irpef e agevolazioni fiscali: entro il 1 gennaio 2015 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri potrà variare le aliquote irpef, nonché la misura delle agevolazioni e detrazioni oggi vigenti, allo scopo di assicurare maggiori entrate. Questo decreto, tuttavia, non sarà emanato se nel frattempo saranno adottati altri provvedimenti che assicurino maggiori entrate o minore spesa pubblica per importi corrispondenti a quelli preventivati con la legge di stabilità.
  23. Fondo per la riduzione della pressione fiscale: i risparmi di spesa pubblica e le entrate conseguenti alle attività di contrasto dell’evasione fiscale dovranno confluire in un fondo destinato a ridurre la pressione fiscale.
  24. Visto di conformità per le dichiarazioni con crediti superiori ad € 15.000: la compensazione di un credito d’imposta con un debito per altri tributi (ad esempio credito IRPEF da compensare con debito IRAP) di importo superiore ad € 15.000 può essere operata soltanto se un professionista abilitato apponga il visto di conformità alla dichiarazione dei redditi dal quale emerge il detto credito. La disposizione si applica a decorrere dall’anno di imposta 2013 e pertanto dai versamenti da effettuare a giugno 2014.
  25. Revisione delle detrazioni d’imposta: entro il 31 gennaio 2014 verranno emanati provvedimenti diretti a razionalizzare le detrazioni fiscali che si espongono ogni anno nella dichiarazioni dei redditi con lo scopo, evidentemente, di assicurare maggiori entrate per l’anno 2014. Ove il provvedimento non sia adottato nel predetto termine, scatta una norma di salvaguardia secondo la quale la percentuale di detrazione della spesa sostenuta passa dal 19% al 18% per l’anno 2013, riducendosi ancora al 17% a decorrere dal 2014.
  26. Razionalizzazione dei crediti d’imposta: anche i crediti d’imposta dovranno essere oggetto di una rivisitazione con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e dovranno essere monitorati costantemente dal Ministero dell’Economia.
  27. Contributo di solidarietà: viene prorogato per gli anni 2014, 2015 e 2016 il contributo di solidarietà irpef del 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di € 300.000, ferma tuttavia la deducibilità dell’importo pagato.
  28. Imposta di bollo: è stata introdotta una nuova imposta di bollo di € 16,00 sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e provvedimenti rilasciati con le stesse modalità. È un adempimento che in sostanza appesantisce una procedura sinora generalmente semplice e snella.
  29. Mini patrimoniale:: a decorrere dal 1 gennaio 2014 l’imposta di bollo sul conto titoli (e non sul conto corrente bancario) passa dall’1,5 al 2 per mille, elevando da euro 5.000,00 ad euro 14.000,00 l’ammontare massimo dovuto dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
  30. IVAFE: é stata aumentata dall’1,5 al 2 per mille anche l’imposta di bollo sui valori detenuti all’estero a decorrere dal 1 gennaio 2014.
  31. Rimborsi da modello 730: ove dal modello 730 emerga un rimborso irpef complessivamente superiore ad euro 4.000,00 il relativo importo non potrà più essere versato direttamente dal sostituto d’imposta, ma l’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare controlli preventivi. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2013 e pertanto dal mod. 730/2014.
  32. Riscossione dei tributi locali: continua ad essere affidata ad Equitalia la riscossione dei tributi locali, essendo stato prorogato al 31/12/2014 il termine per la revisione del relativo sistema.
  33. Reclamo e mediazione tributaria: per le controversie fiscali inferiori ad € 20.000 è obbligatorio presentare all’Agenzia delle Entrate un reclamo o una proposta di mediazione che costituisce infatti una condizione di procedibilità (e non più di ammissibilità) per l’eventuale successivo ricorso. È peraltro sospeso il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto del reclamo per il periodo di 90 giorni entro i quali l’Agenzia delle Entrate deve fornire una risposta.
  34. Definizione dei ruoli: potranno essere definiti gli importi iscritti a ruolo fino al 31 ottobre 2013 con il pagamento delle somme dovute, ad eccezione degli interessi moratori e quelli di ritardata iscrizione a ruolo. Per usufruire dell’agevolazione sarà necessario versare in unica soluzione la minor somma dovuta (comprensiva cioè dell’importo originariamente iscritto a ruolo con esclusione, come detto, degli interessi, ma con la remunerazione prevista a favore di Equitalia) entro il 28 febbraio 2014.
  35. Proroga della mini IMU e della maggiorazione TARES: è stato prorogato al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento del 40% della differenza dell’IMU sull’abitazione principale da parte dei contribuenti che risiedano nei comuni che hanno aumentato la relativa aliquota IMU nel 2012 o nel 2013, rispetto all’aliquota standard del 4 per mille; il residuo 60% verrà versato invece dallo Stato ai Comuni (v. Sediva News del 3/12/2013). Entro lo stesso termine del 24 gennaio 2014 i Comuni potranno richiedere il versamento della maggiorazione della TARES dovuta per l’anno 2013 (euro 0,30 a mq), ultimo atto prima della sua abrogazione.
  36. IUC: è la nuova Imposta Unica Comunale che comprende l’IMU, la TASI riferita ai servizi indivisibili comunali e la TARI per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. L’IMU sarà dovuta da tutti i proprietari di immobili, escluse: le abitazioni principali diverse da quelle di lusso classificate nelle categoria A/1, A/8 e A/9 (per le quali spetterà tuttavia una detrazione fissa di € 200,00); la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento giudiziale; gli immobili di anziani ricoverati in istituti, purché non locati e sempreché tale agevolazione sia prevista dai regolamenti comunali; gli immobili dati in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, per la sola quota di rendita non eccedente € 500,00, oppure se il comodatario appartiene a un nucleo familiare con un ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui, sempreché, anche in questo caso, il regolamento comunale consenta l’applicazione di tale agevolazione. L’aliquota è stabilita dal comune fino ad un massimo dell’1,06%. La TASI colpirà invece anche la “prima casa” e la base imponibile è la stessa dell’IMU. L’aliquota sarà decisa sempre dai comuni e andrà da un minimo dell’1 per 1000 ad un massimo del 6 per mille (aliquota massima prevista dalla normativa IMU sulle abitazioni principali), anche se per il. 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per gli altri immobili diversi dalla prima casa, la sommatoria dell’IMU e della TASI non potrà superare l’1,06%, tetto massimo previsto per l’IMU. I comuni possono anche stabilire la quota di TASI dovuta dagli inquilini di immobili locati in una misura compresa tra il 10 e il 30%, fermo il residuo a carico dei proprietari. La TARI, invece, sostituisce la TARES e sarà versata su richiesta delle rispettive aziende che gestiscono i rifiuti.
  37. Deducibilità IMU: viene introdotta la deducibilità del 30% dell’IMU pagata da imprese e professionisti relativa agli immobili strumentali a partire dal periodo d’imposta 2013, ferma in ogni caso l’indeducibilità ai fini IRAP.
  38. Seconda rata IMU 2013: non sono applicate sanzioni né interessi sulla seconda rata dell’IMU 2013, in ipotesi di versamento inferiore al dovuto, sempreché la differenza sia versata entro la scadenza della prima rata relativa al 2014.
  39. IRPEF su immobili non locati: sempre a decorrere dall’anno 2013 verrà reintrodotta la tassazione IRPEF limitata al 50% del reddito degli immobili non locati ed ubicati nello stesso comune di residenza del contribuente.
  40. Contributo INPS gestione separata: l’aliquota contributiva resta al 27% per l’anno 2014 ma salirà al 28% per l’anno 2015.
  41. Contributo INPS per gli iscritti ad altre gestioni: le aliquote contributive per i lavoratori che siano iscritti anche ad altre forme pensionistiche sono aumentate al 22% per il 2014, al 23,5% per il 2015 e al 24% dal 2016. Dette percentuali si applicano su un imponibile massimo stabilito annualmente dall’Inps (che per l’anno 2013 è fissato in euro 99.034).
  42. Atti notarili: i notai dovranno istituire un apposito conto corrente dedicato, che costituisce un patrimonio separato e dunque non aggredibile dai creditori né rientrante nell’asse ereditario in caso di premorienza del professionista, e nel quale dovranno confluire tutte le somme dovute a seguito della stipula di un rogito notarile di trasferimento immobiliare o di aziende, compresi dunque gli onorari e il corrispettivo di cessione (sempre che non sia previsto un pagamento rateale). Eseguita la registrazione ed esaurite le formalità di pubblicità dell’atto (trascrizione immobiliare ovvero presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA in caso di atti relativi ad imprese, incluse ovviamente le farmacie o a quote anche di società di farmacisti), in assenza di formalità pregiudizievoli il notaio può svincolare le somme e consegnarle al destinatario. Quando gli atti sono sottoposti ad una condizione sospensiva, come nel caso della cessione di una farmacia, il corrispettivo di cessione può essere svincolato quando la parte che ne abbia interesse dimostri che la condizione sia avverata (nel ns. caso, come sappiamo, quando l’autorità competente ha riconosciuto il trasferimento della titolarità della farmacia a nome del cessionario).
  43. Province: lungi dall’essere abrogate come da tanti auspicato, viene disposto che le province avranno competenza legislativa in materia di finanza locale, con la conseguente facoltà di istituire nuovi tributi locali.

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Alcune di queste misure, tuttavia, possono subire da un momento all’altro ulteriori interventi normativi (si pensi al problema tuttora irrisolto dell’aliquota limite della Tasi), dei quali vedremo di dar conto tempestivamente.

(Studio Associato)

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