
La legale cita quindi Federfarma, che ha sottolineato come «il farmacista non debba promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere. Per accaparramento di ricette, in particolare, si intende ogni iniziativa diretta a convogliare le prescrizioni in una determinata farmacia senza preventiva ed esplicita autorizzazione dell’interessato. Anche perché all’articolo 15 della legge 475/1968 viene sancito il diritto del cittadino alla libera scelta della farmacia alla quale rivolgersi. Per tale motivo, le indicazioni del Garante non autorizzano il medico a decidere di propria volontà se e a quale farmacia recapitare le ricette di un paziente. Spetta soltanto a quest’ultimo scegliere se avvalersi di tale opzione, nel qual caso deve delegare per iscritto un incaricato (che può anche essere il collaboratore della farmacia)».
L’associazione di categoria ha inoltre precisato che «la pratica di recapitare le ricette del medico direttamente in farmacia dovrebbe essere circoscritta a quei casi, del tutto eccezionali, nei quali il paziente è obiettivamente impossibilitato a recarsi di persona in ambulatorio». In pratica, la consegna della ricetta direttamente in farmacia è fattibile, prosegue Paola Ferrari, «solo se il paziente ha chiesto e delegato il farmacista». Mentre le consegne massive sono in ogni caso vietate. La risposta al quesito iniziale, dunque, non può che essere negativa.
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