fattura accompagnatoria farmaciaCon l’introduzione della fatturazione elettronica, cosa ne sarà della fattura “accompagnatoria”, che tuttora qualcuno continua a preferire per via della semplificazione che può derivarne a livello di scambio di documenti? A rispondere a questa domanda è Roberto Santori, commercialista dello studio associato Bacigalupo-Lucidi, secondo cui potrebbe trattarsi di un addio: «Con la soppressione dell’obbligo di accompagnamento dei beni viaggianti, la cosiddetta “bolla di accompagnamento”, disposta dalla legge 549/1995, è cessato ai fini fiscali ogni obbligo di accompagnamento dei beni viaggianti. L’emissione di un Documento di trasporto è obbligatoria solo in caso di fatturazione differita», altrimenti «è sufficiente che la fattura relativa alla fornitura di merce sia emessa e trasmessa alla controparte entro le ore 24 del giorno in cui è iniziato il trasporto».

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Nella prassi, però, si è affermata la fattura “accompagnatoria”, utilizzata da alcuni per ragioni di «opportunità pratica di “accompagnare” la merce in ogni singola consegna con la fattura stessa integrata con gli elementi del Documento di trasporto. In soldoni, con la fattura “accompagnatoria” si evita il fastidio di emettere due distinti documenti: il Documento di trasporto per ciascuna consegna e la fattura riepilogativa contenente in via obbligatoria il dettaglio di tutte le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto». Ora, con la fattura elettronica, a partire dal 1 gennaio 2019 cambieranno molte cose.

«Innanzitutto – prosegue Santori – se la e-fattura si ha per emessa all’esito positivo dei controlli dello SDI, il decreto legge 119/2018 in corso di conversione in legge, per agevolare gli operatori nei primi tempi di applicazione delle nuove procedure, ha fissato il termine di emissione della fattura nei dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione e non più entro le ore 24 dello stesso giorno. Diventa quindi difficile che tutta la procedura di formazione del documento informatico possa chiudersi prima dell’inizio del trasporto della merce e che perciò prima di quel momento la fattura elettronica possa venire ad esistenza. Ma a questo punto, se il trasporto delle merci non è seguito dalla fattura, bisogna necessariamente ricorrere alla fatturazione differita emettendo per ogni consegna un Documento di trasporto, cartaceo od elettronico che sia. Insomma, con la fattura elettronica si perderebbe la convenienza di emetterne una accompagnatoria per ogni consegna: se con la carta è infatti questione di pochi minuti, con i flussi informatici non sarebbe certo così. Inoltre, ricorrendo alla fattura accompagnatoria si moltiplicherebbero tali flussi (e anche i connessi costi di gestione) e la semplificazione, che nell’attuale sistema “cartaceo” la fatturazione differita può comportare, di emettere la fattura accompagnatoria evitando la duplicazione di documenti (prima quello di trasporto e poi la fattura) verrebbe meno».

Tuttavia il tracciato del file XML prevede anche i capi riservati alle indicazioni da riportare per la compilazione della sezione Documento di trasporto della fattura: «In altri termini, la possibilità di compilare la e-fattura anche nella versione “accompagnatoria”». Ciò, secondo Santori, può essere dipeso dal fatto che «si è recepito acriticamente nel formato elettronico tutto il contenuto dell’attuale fattura cartacea senza prevedere la novità che ha spostato di dieci giorni il termine di emissione», oppure «si è ipotizzata un’emissione anticipata della fattura stessa prevedendo l’inizio del trasporto successivo alla data fattura». O ancora «si è data la possibilità di stampare su carta il documento, per usarlo al posto del Documento di trasporto, per effettuare la consegna in attesa di procedere alla trasmissione del file telematico».

In conclusione, «sembrerebbe che con l’introduzione della fattura elettronica, quella accompagnatoria sia destinata a scomparire a vantaggio della fatturazione differita, almeno fino a quando il sistema non garantisca per ogni consegna la certezza dell’emissione del documento informatico praticamente con la stessa tempistica della “carta”, così da permettere di fatturare “elettronicamente” nei termini per “accompagnare” la merce».

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