È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale 18 marzo n. 115 il decreto ministeriale con il quale sono state individuate le ipotesi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi verso l’Agenzia delle entrate. Tra le operazioni esonerate, ovvero coloro che non dovranno ottemperare all’obbligo di adeguamento, rientrano quelle «non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi», vale a dire cessioni di tabacchi, di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale, cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri, servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento, servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
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Inoltre, non rientrano «le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale», in aggiunta alle «operazioni collegate e connesse, nonché le operazioni marginali, effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari del 2018)». Questa ipotesi di esonero si applica fino al 31 dicembre 2019. Infine, saranno esonerate «le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale».
A queste si aggiungono le cessioni «di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori», oltre che «di beni o prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici», fermo restando che «anche gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante possono comunque scegliere di adeguarsi fin da subito allo “scontrino elettronico”». Con successivi decreti saranno individuate le date a partire dalle quali le ipotesi di esonero non saranno più operative. È bene sottolineare che tale decreto ministeriale non esclude la possibilità di pubblicazione di ulteriori decreti contenenti l’esonero di particolari attività come le farmacie, le quali, appunto, non rientrano tra le prime attività esonerate. Un possibile esonero delle farmacie potrebbe concretizzarsi alla luce delle criticità tutt’ora presenti e sulla base dell’esito degli incontri tra le associazioni di categoria e Agenzia delle entrate.
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