Il ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ha accolto la richiesta, avanzata da vari enti, di rivedere la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel primo semestre del 2021. L’invio dei dati, necessario per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, è stato quindi posticipato dal 31 luglio al 30 settembre 2021. La disposizione è stata ufficializzata nel decreto della Ragioneria dello Stato (Rgs) del 23 luglio 2021, in cui si legge: «Considerato che, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, a fronte delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all’invio dei dati di cui al decreto 19 ottobre 2020, anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, risulta necessario prorogare il termine d’invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2021 entro il termine dal 31 luglio 2021 al 30 settembre 2021».

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Cosa deve inviare la farmacia

Come è noto, le farmacie rientrano tra i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in convenzione con il Ssn e sono pertanto tenute a inviare i dati relativi alle spese sanitarie dei cittadini. «In particolare – precisa il sito dedicato al Sistema TS – le farmacie e le strutture in possesso di credenziali del Sistema TS possono inserire nel Sistema i dati degli scontrini parlanti o delle ricevute/fatture emesse a fronte del pagamento del cittadino e i relativi documenti di rimborso, oppure conferire la delega all’invio dei dati di spesa sanitaria a un’associazione di categoria e prendere visione delle ricevute dei dati inviati. Le credenziali per accedere al Sistema sono generate dall’azienda sanitaria di competenza per il tramite del Sistema TS».

Parafarmacie non sempre tenute all’invio dei dati

A partire dal 2016 l’obbligo di trasmissione delle spese mediche è esteso anche alle parafarmacie, come si legge nel sito del Sistema TS, che motiva l’obbligo di questi presidi, in quanto «esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal ministero della salute il Codice identificativo univoco». La compilazione della richiesta per accedere al Sistema TS è a carico del titolare, se si tratta di persona fisica, mentre nel caso si tratti di società, la richiesta dovrà essere inoltrata dal legale rappresentante. Fanno eccezione le parafarmacie inserite nei centri commerciali, che non hanno l’obbligo di trasmettere le spese mediche al Sistema TS se registrate con propria partita Iva presso l’elenco del ministero della Salute ma emettono scontrini, fatture o ricevute fiscali avente partita Iva diversa, per esempio quella dell’ipermercato o ipermercato in cui sono inserite.

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