Con Delibera 2165 del 22 dicembre 2025, la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha stabilito gli importi e il percorso operativo per il riconoscimento dell’indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, con efficacia a partire dal 2026. L’ammontare dell’indennità è determinato con un sistema a punti basato su quattro indicatori di disagio: il fatturato complessivo Iva della farmacia, il numero di abitanti della località, la distanza dal capoluogo di provincia, e il numero di turni notturni effettuati. A ogni parametro viene attribuito un punteggio, la cui somma genera un totale compreso tra 4 e 100. Al punteggio complessivo possono essere applicate delle variazioni, come la maggiorazione per le farmacie che gestiscono un dispensario o una riduzione per quelle con un fatturato Iva superiore a 600mila euro. Il punteggio finale determina l’importo dell’indennità, suddiviso in tre fasce: il punteggio superiore a 70 punti corrisponde a 500 euro, il risultato tra 31 e 70 punti dà diritto a 250 euro, mentre un punteggio fino a 30 punti comporta un’indennità di 50 euro. Le farmacie rurali che ottengono il riconoscimento sono classificate come “sussidiate” e, se il loro fatturato Ssn netto non supera i 450mila euro, beneficiano anche di una quota fissa aggiuntiva di 0,62 per ogni farmaco erogato.

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Scadenze e iter per la presentazione delle domande

La domanda per ottenere l’indennità ha validità biennale, deve essere presentata al servizio farmaceutico dell’Azienda Usl competente entro il 31 maggio di ogni anno pari. Una deroga è prevista per le farmacie di nuova titolarità nell’anno pari, che possono presentare la richiesta entro il 31 maggio dell’anno dispari successivo, ottenendo in tal caso un beneficio valido per il solo anno in corso. Le Aziende Usl sono incaricate dell’istruttoria delle domande e dell’adozione del provvedimento che approva l’elenco degli esercizi beneficiari, indicando l’importo annuale spettante. Il pagamento della prima annualità avviene entro dicembre dell’anno pari di presentazione della domanda, mentre la seconda quota è erogata entro dicembre dell’anno successivo.

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