«Pubblicati in data 13 maggio i nuovi esiti delle istruttorie delle domande relative alle misure straordinarie a sostegno della categoria per l’emergenza sanitaria Covid-19». È quanto ha annunciato l’Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf), in una email inviata ai propri iscritti. «Gli elenchi delle domande accolte e respinte – ha fatto sapere l’ente previdenziale – sono consultabili attivando il seguente link», pagina alla quale è possibile individuare la sezione “Informativa ai partecipanti (liquidazione maggio 2021)” e scaricare i documenti aggiornati. «La liquidazione del contributo per gli aventi diritto – ha evidenziato l’Enpaf – è stata disposta con data valuta 19 maggio 2021. Ad oggi sono state esaminate le istanze presentate fino a parte della giornata del 31 dicembre 2020. Per le domande pervenute successivamente, seguirà la pubblicazione di nuovi elenchi». Infine, un rimando alle informazioni dettagliate alla pagina denominata “Misure a sostegno categoria informativa 2021”.

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Le modifiche al regolamento

Lo scorso marzo l’Enpaf aveva reso noto dell’approvazione dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021 delle modifiche alle misure di sostegno alla categoria per l’emergenza sanitaria da covid-19. Ciò «considerato che gli effetti della pandemia si protrarranno prevedibilmente per tutto il 2021 determinando un impatto finanziario significativo sulla Sezione Assistenza, le modifiche si sono rese necessarie per garantire l’attuazione, nel corso del 2021, delle altre iniziative assistenziali previste e ugualmente rilevanti per le finalità istituzionali dell’Ente». Alla luce di quanto evidenziato «le modifiche saranno applicate alle domande presentate a decorrere dal 1° aprile 2021».

L’entrata in vigore dal 1 aprile 2021

In merito alle modifiche apportate, l’Enpaf aveva sapere della «riduzione dei massimali relativi agli indennizzi previsti in caso di isolamento obbligatorio o di ricovero presso struttura ospedaliera del farmacista colpito da covid-19». Inoltre «nel caso di chiusura dell’esercizio, l’indennizzo coprirà un massimo di tre giorni di chiusura» e «irripetibilità del contributo per ciascuna tipologia di intervento». Quanto alla modalità di presentazione della domanda, essa «dovrà essere presentata entro tre mesi dal verificarsi dell’evento (non più entro sei mesi); in ogni caso la domanda non potrà essere presentata decorso un mese (precedentemente sei mesi) dalla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 su tutto il territorio nazionale».

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