La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) ha ricevuto un ulteriore chiarimento in merito alla disposizione del ministero della Salute sull’annotazione nell’Albo professionale della sospensione degli iscritti per inadempienza all’obbligo di sottoporsi a vaccino anti Covid-19. Il Ministero ha infatti specificato che il provvedimento disciplinare deve essere riportato nell’Albo, rispettando le norme sulla tutela dei dati personali. In merito, la Fofi si era già espressa lo scorso ottobre, chiedendo al Ministero di precisare «quali siano i dati che devono essere annotati nell’Albo, specificando in particolare cosa debba intendersi nella predetta circolare con l’espressione “riportando l’annotazione relativa nell’Albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali” e quale sia il periodo di pubblicazione della stessa».

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Considerato l’argomento, la Fofi ha ritenuto opportuno chiedere un consulto anche all’Autorità garante della protezione dei dati personali: «Con nota del 6 ottobre 2021, in considerazione della delicatezza della materia e di alcuni quesiti pervenuti da Ordini territoriali la scrivente ha interessato della questione l’Autorità garante della protezione dei dati personali, che ha invitato la Federazione a indirizzare le proprie richieste di chiarimenti al ministero della Salute, in quanto Ente che esercita la vigilanza sugli Ordini territoriali e sulle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie».

Nell’Albo non comparirà il motivo della sospensione

Il ministero della Salute ha chiarito infine il quesito della Fofi, specificando che gli Ordini dovranno annotare nell’Albo solo la sospensione, senza motivazioni, e solo per il periodo in cui sussiste la stessa. «Con nota del 15 novembre 2021, il Dicastero ha chiarito che “nella predetta annotazione non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale. Nell’annotazione dovrà essere riportata solo la condizione di sospeso, senza alcun riferimento all’ articolo 4 o ad altra informazione che possa ricondurre a tale normativa (es. indicazione del periodo di sospensione fino al 31 dicembre).” Inoltre, il Ministero ha precisato che il periodo di pubblicazione dell’annotazione “dovrà coincidere con la durata della sospensione”».

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