La Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) riporta in una circolare alcuni ulteriori chiarimenti trasmessi dal ministero della Salute, con nota del 22 settembre 2021, in merito alla sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale. Facendo seguito ai quesiti ricevuti sull’argomento, il Ministero ha ribadito che «al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e garantire adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività e prestazioni di cura e assistenza, la vaccinazione di professionisti sanitari è, nelle intenzioni del legislatore, un requisito imprescindibile perché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale nonché condizione legittimante per l’esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica». Con tale precisazione, pertanto, viene sottolineato definitivamente che l’omissione di obbligo vaccinale preclude lo svolgimento di attività e mansioni prettamente sanitarie. «Il Ministero – commenta la Fofi – ha qualificato la sospensione ex lege come sospensione “dall’esercizio dell’attività professionale sanitaria tout court”».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

Vaccino obbligatorio anche per iscriversi all’Albo

Un altro aspetto chiarito dal dicastero nella nota è l’obbligo vaccinale all’atto dell’iscrizione all’Albo professionale. «La vaccinazione dei professionisti sanitari – si legge nel documento – è condizione legittimante per l’esercizio dell’attività professionale stessa e, in base alla lettura testuale della norma, deve sussistere inizialmente, ai fini dell’iscrizione all’Albo, e deve permanere nel tempo in ogni fase dell’attività, pena la sospensione dall’esercizio della professione». Di conseguenza, la Fofi ha precisato che «sulla base dell’interpretazione fornita dal Ministero, all’atto dell’iscrizione il soggetto richiedente dovrà attestare all’Ordine l’assolvimento dell’obbligo vaccinale». Resta la possibilità di adibire gli inadempienti ad altre mansioni. Se è d’obbligo la sospensione dagli incarichi inerenti alla professione sanitaria, i datori di lavoro possono comunque assegnare altre mansioni ai dipendenti non vaccinati. Il Ministero ha infatti precisato ancora una volta che «fermo restando la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria nel caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, il datore di lavoro potrà adibire il dipendente ad altre mansioni, diverse da quelle sanitarie proprie del profilo di appartenenza, purché non implichino contatti interpersonali, o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2».

L’annotazione della sospensione nell’Albo

Riguardo, infine, agli adempimenti degli Ordini professionali in caso di sospensione dei propri iscritti, il Ministero ha disposto l’obbligo di riportare «l’annotazione della sospensione nell’Albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali», punto sul quale la Fofi ha chiesto ulteriori chiarimenti. «La Federazione – si legge nella circolare sopra menzionata – ha tempestivamente chiesto al Ministero di precisare quali siano i dati che devono essere annotati nell’albo, specificando in particolare cosa debba intendersi nella predetta circolare con l’espressione “riportando l’annotazione relativa nell’Albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali” e quale sia il periodo di pubblicazione della stessa».

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.