socio-farmaciaCon una recentissima sentenza, una Commissione tributaria regionale ha confermato – nel solco della giurisprudenza della Cassazione – che il maggior reddito accertato nei confronti di una società di persone (ivi comprese quelle titolari di farmacie) costituisce (maggior) reddito (da partecipazione) dei soci e non della società, e sono pertanto i soci che, a seguito di verifica sui conti della società, e laddove non abbiamo dichiarato tale maggior reddito, sono tenuti al pagamento del supplemento d’imposta.

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Tuttavia, fatta salva la maggiore imposta, la sanzione pecuniaria per infedele dichiarazione non è dovuta se il socio non si è reso “colpevole” della mancanza ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 472/97 (la legge che riguarda le sanzioni tributarie non penali), perché l’omissione – sia pure volontaria – non è stata commessa con dolo (ovvero con il preciso intento di evadere) o con colpa grave (ovvero per grave negligenza od imperizia nella valutazione dell’effettivo reddito imponibile da dichiarare da parte della società e, conseguentemente, pro-quota da parte di ciascun socio).

Avv. Stefano Lucidi

 

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