sediva-newsE’ possibile effettuare il licenziamento per riduzione personale di una collaboratrice (magazziniera) avente un figlio che non ha compiuto il terzo anno di vita?

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La Riforma Fornero non ha modificato alcunché con riguardo alla tutela prevista nel T.U. sulla maternità per il caso di licenziamento della lavoratrice madre.

Continua pertanto a produrre effetti la disposizione che vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino. Il licenziamento intimato durante tale periodo è radicalmente nullo.

Così non è invece, evidentemente, nel Suo caso (perché il primo anno di vita del figlio della magazziniera si è compiuto da tempo), ma anche qui il datore di lavoro è costretto – secondo i principi – ad operare il licenziamento (non importa quindi se in questa evenienza esso riguarda una lavoratrice madre) invocando anche formalmente un “giustificato motivo oggettivo”, il quale tuttavia sarà verosimilmente rappresentato dalle esigenze di ristrutturazione aziendale connesse al delicato momento che la farmacia sta vivendo e che Le imporrebbero appunto una riduzione delle unità lavorative.

Giorgio Bacigalupo

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