pianta organica carapelleIl Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato da due farmacisti contro la Regione Puglia, con il quale si chiedeva di riformare una sentenza del Tar concernente l’identificazione delle nuove sedi farmaceutiche. In particolare i due professionisti avevano impugnato una delibera del Comune di San Severo (Foggia) che individuava tre nuove sedi farmaceutiche, «lamentando – hanno spiegato i giudici amministrativi – vizi procedimentali e doglianze di difetto di motivazione e di irragionevolezza in ordine alla localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche».
Il tribunale ha ricordato che «spetta al Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome». Principio affermato anche da un’altra sentenza della giustizia amministrativa, i cui contenuti sono stati riferiti ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it. Inoltre, «lo scopo della previsione normativa, di cui all’art. 1, d.l. n. 1 del 2012, non è quello del massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, a rischio di istituire nuove sedi che non abbiano una zona di competenza tale da garantirne la sopravvivenza, ma di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile. La finalità-esigenza di poter servire adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va, quindi, necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un’ottica complessiva che considera l’intero territorio comunale, rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all’assistenza farmaceutica». Per questo il Tar in primo grado aveva respinto il ricorso «rilevando, sinteticamente, “la irrilevanza dei dati meramente populativi e delle questioni relativi ad una eventuale sovrapposizione territoriale”, ricordando che la finalità della legge non è “quella di prevedere una riserva di territorialità localizzativa o di bacino di utenza in favore delle sedi farmaceutiche preesistenti, attesa la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto all’interesse recessivo del privato” alla luce del chiaro disposto normativo». Inoltre, secondo il Consiglio di Stato il Comune «ha collocato i tre nuovi esercizi in posizione periferica e decentrata rispetto all’abitato: in questo modo, ha evitato la concentrazione degli esercizi farmaceutici nella zona centrale della città, servendo le zone periferiche anche in previsione di una possibile successiva espansione dell’abitato». Per questo – oltre ad altre valutazioni – i giudici hanno confermato la sentenza di primo grado.
In una nota diramata i primi di luglio 2018, l’Anci aveva ricordato che ai Comuni spetta l’onere di rivedere la Pianta organica delle farmacie, chiedendo agli enti locali di predisporre «quanto prima ove non già effettuato» il provvedimento di revisione.

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