pianta-organica-farmacieL’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha pubblicato una nota in materia di revisione della Pianta organica, indirizzata a tutti i Comuni del Paese. «La disciplina relativa all’istituzione, allocazione e gestione delle farmacie – si legge nel documento – è stata interessata, negli anni, da una stratificazione normativa, cui sono seguiti interventi giurisprudenziali non sempre univoci. Tali elementi hanno recato diverse problematiche interpretative ed applicative rispetto alle quali, solo di recente, si sono affermati alcuni orientamenti prevalenti».
Di qui i chiarimenti dell’Anci: «In primis, si rappresenta che l’articolo 2 della legge 2/4/1968 n. 475 prevede che “il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica”. Relativamente a tale norma, la sentenza del Consiglio di Stato del 14/2/2017 n. 652 ha ribadito poi che “la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune, ed in particolare alla giunta, e non alla Regione”, chiarendone anche i criteri e la tempistica». In particolare, prosegue l’Anci, i giudici «hanno ritenuto che “la prima revisione da effettuarsi dopo l’applicazione del decreto legge n. 1/2012 era quella da eseguirsi entro il dicembre 2014”, affermando altresì che “il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato e deve essere eseguito nell’anno pari sulla base della popolazione residente nel comune nell’anno dispari che lo precede”. Ciò incide soprattutto sulla farmacia istituita applicando il cosiddetto “quoziente parziale”».
Inoltre, la stessa sentenza 652/2017 «ha previsto che “una volta venuto meno il rispetto dei parametri demografici, l’indizione del concorso e tutti gli atti conseguenti non costituivano ostacolo alla revisione della pianta organica, in presenza di una specifica clausola inserita nel bando che recava lo specifico avvertimento per i concorrenti della possibile riduzione delle sedi farmaceutiche”». L’associazione cita quindi un’altra sentenza del Consiglio di Stato, la n. 4085 del 4/10/2016, secondo la quale «la riduzione del numero di farmacie in pianta organica non comporta, nell’immediato, la chiusura di alcuna delle farmacie in esercizio, ma avrà comunque effetto nel momento in cui la farmacia soprannumeraria venga (per altra legittima causa) a trovarsi vacante. Ma se la farmacia eccedente è già vacante quando la pianta organica viene rideterminata, la soppressione è immediata».
Infine, l’Anci ricorda che qualora, dopo la revisione, il numero di farmacie resti immutato, è necessario comunque verificare «l’eventuale applicazione dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sul potenziale “decentramento” in zone investite da un notevole spostamento demografico. I Comuni devono quindi valutare caso per caso la propria situazione e disporre, quanto prima ove non già effettuato, il provvedimento di revisione di cui trattasi».

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