Formazione farmacisti: in Gu il decreto con i requisiti minimi aggiornati
Il decreto legislativo n. 17 del 2026 ha recepito la direttiva Ue 2024/782, aggiornando i percorsi formativi minimi per farmacisti, odontoiatri e infermieri.
Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legislativo n. 17 del 3 febbraio 2026, in attuazione della direttiva europea 2024/782. Il provvedimento ha modificato la disciplina nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali, aggiornando i requisiti minimi di formazione per le professioni di farmacista, odontoiatra, e infermiere responsabile dell’assistenza generale. L’iter normativo si è svolto sulla base della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), su proposta del ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Raffaele Foti, e del ministro della salute, Orazio Schillaci, di concerto con altri sei dicasteri. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il testo il 29 gennaio 2026, dopo aver acquisito i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti. Il decreto ha modificato il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che già recepiva la direttiva quadro 2005/36/CE sulla libera circolazione dei professionisti.
Aggiornamento dei programmi di studio per rispondere alle esigenze evolute
Il nucleo del decreto consiste nell’integrazione di competenze aggiornate e conoscenze nei percorsi formativi delle tre professioni sanitarie. Per la formazione dei farmacisti, l’art. 50 del decreto del 2007 è stato modificato per garantire l’acquisizione di conoscenze e abilità aggiornate. In aggiunta alle tradizionali aree di farmacologia, tecnologia farmaceutica, e legislazione, sono ora esplicitamente richieste l’adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell’assistenza in ambito farmaceutico, con le relative competenze pratiche. Il testo ha introdotto anche conoscenze e abilità in materia di sanità pubblica, collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione. A ciò si aggiunge l’esplicito riferimento alle adeguate conoscenze delle tecnologie dell’informazione e delle tecnologie digitali, con lo sviluppo di competenze per la loro attuazione pratica. L’allegato V del decreto, con i programmi di studi minimi, è stato conseguentemente aggiornato per i farmacisti, con le di verse materie tra cui farmacogenomica, farmacoeconomia, immunologia, e farmacia sociale.
Modifiche anche per odontoiatri e infermieri
Analoghi aggiornamenti sono stati introdotti per le altre due professioni. La formazione dell’odontoiatra, disciplinata dall’articolo 41, deve ora garantire, tra le altre cose, un’adeguata conoscenza dell’odontoiatria digitale e della sua applicazione sicura. Il programma di studi nell’allegato V comprende ora materie come la tecnologia digitale in odontoiatria e l’assistenza collaborativa interprofessionale. Per l’infermiere responsabile dell’assistenza generale, l’articolo 38 è stato modificato per enfatizzare, nella formazione, la capacità di leadership, di fornire cure personalizzate e di responsabilizzare i pazienti. Il programma di studi specifico prevede ora esplicitamente la sanità elettronica sia nell’insegnamento teorico che in quello clinico.