La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2102/2018, ha confermato la condanna per omicidio colposo di un medico per aver prescritto la sostanza fendimetrazina a scopo dimagrante. In questo modo è stato ribadito il giudizio già espresso dalla Corte di appello di Roma, che l’11 dicembre 2017 aveva a sua volta convalidato la decisione del tribunale di primo grado, condannando il professionista «alla pena di anni due di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, con condanna al pagamento di una provvisionale».

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La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ha sottolineato in proposito come la Cassazione abbia di fatto «ritenuto condivisibile quanto già affermato nella sentenza impugnata circa la pericolosità della fendimetrazina rappresentata nei decreti ministeriali che, nel corso degli anni, hanno dettato limiti e divieti nella prescrizione e nella preparazione di prodotti a base di questa sostanza, tutti finalizzati alla protezione degli individui dall’uso di farmaci rischiosi per la salute». Pertanto, prosegue la Fofi, «non vi sono dubbi sulla condotta colposa dell’imputato per aver prescritto la fendimetrazina nonostante il divieto introdotto dal decreto ministeriale del 24 gennaio 2000 e, comunque, per aver violato le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 18 settembre 1997 (vigente sino al decreto del 2000) in punto di durata del trattamento farmacologico (prescrivibile per un periodo non superiore a tre mesi), per averlo prescritto pur conoscendo i rischi che lo stesso poteva comportare e per aver somministrato alla paziente, unitamente alla fendimetrazina, altre sostanze farmacologicamente attive senza considerare lo stato psico-fisico della paziente (che aveva perso circa 7 kg di peso al mese) ed omettendo di acquisire le informazioni anamnestiche e di disporre accertamenti clinici strumentali per valutare l’opportunità del trattamento farmacologico prescritto».

In particolare, i giudici hanno sottolineato tra i rischi noti al medico ma non considerati «l’aumento della pressione arteriosa, sia diastolica che sistolica, oltreché effetti anoressizzanti, dopanti e tossici». Inoltre, la responsabilità del professionista è stata confermata dalle perizie, che «chiarivano che erano state verificate altre possibili cause di morte, ipotizzate dai consulenti dell’imputato e dalla parte civile, le quali, pur esaminate, erano state escluse in forza degli esiti dell’esame autoptico e degli esami istologici».

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