Il 1 gennaio 2019 è entrata in vigore l’obbligo di emissione di fattura elettronica anche tra aziende (B2B) e privati (B2C), comprese le farmacie, sebbene, nella parte “attiva” operata nei confronti dei pazienti, queste ultime siano esentate per l’intero 2019. Tuttavia, cosa accade per i medici, nei confronti dei pazienti? «I medici di base non sono tenuti a emettere fatture elettroniche né per le prestazioni eseguite nei confronti dell’Asl né, ma solo limitatamente all’anno 2019, per quelle nei confronti dei pazienti e comunicate al Sistema TS». È quanto comunicato da Federfarma, in merito all’obbligo o meno di emissione di fatture elettroniche dai medici nei confronti dei soggetti interessati. Ciò a seguito dell’interpretazione di una risposta data dall’Agenzia delle Entrate ad un interpello in cui si chiedeva la sussistenza o meno di tale obbligo.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

In proposito, spiega Federfarma, «l’Agenzia ha precisato, al riguardo, che le disposizioni normative che hanno previsto, dal 1° gennaio 2019, l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica non hanno modificato le previsioni della disciplina IVA in materia di certificazione delle operazioni (tramite fattura o altri strumenti idonei, come scontrini, ricevute fiscali o altro). Pertanto – sottolinea -, se l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima, lo stesso non può ritenersi sussistente ora».

A tal proposito, Federfarma ricorda che «per le prestazioni sanitarie effettuate dai medici di base nei confronti di vari Enti la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti stessi (articolo 2, DM 31 ottobre 1974). Si segnala, incidentalmente, che, attesa la valenza generale del principio richiamato dall’Agenzia delle entrate, esso è valido anche per tutti gli altri casi in cui in passato la fattura non era stata ritenuta obbligatoria, come avviene per le farmacie, che certificano le forniture di medicinali al SSN con la distinta contabile riepilogativa, di cui alla vigente Convenzione farmaceutica (DPR 371/1998) e lo scontrino fiscale, secondo le consolidate procedure, disciplinate dalle circolari del Ministero delle Finanze nn. 72 e n. 74 del 1983 e ripetutamente confermate negli anni successivi».

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.