Come è noto, la legge Regione Calabria n. 24 del 19 novembre 2020 recante «Norme per l’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private» aveva disposto la somministrazione di farmacisti all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e private. Legge impugnata dal governo lo scorso gennaio su proposta di Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, appartenente al Partito democratico (PD). Ebbene, nella Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 7 del 17 febbraio 2021 è stato pubblicato l’atto «Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 gennaio 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanità pubblica – Farmacia – Norme della Regione Calabria – Presenza della figura professionale del farmacista nelle strutture pubbliche e private – Requisiti e inquadramento – Compiti del farmacista – Criteri di assunzione presso le strutture. – Legge della Regione Calabria 19 novembre 2020, n. 24».

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I motivi del ricorso

Secondo quanto indicato nel documento l’avvocato dello Stato «propone ricorso ai sensi dell’art. 127 della Costituzione avverso la legge predetta che presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale». Nel dettaglio l’articolo 1, commi 1 e 2, «laddove, nel disporre, nel loro combinato disposto, l’obbligatorietà della figura del farmacista abilitato in tutte le strutture sanitarie pubbliche, impongono alle predette strutture di prevedere tale figura professionale nel loro organigramma a prescindere dall’effettivo fabbisogno di personale, che non può che essere adottato in coerenza con l’effettivo fabbisogno assistenziale che deve essere definito in coerenza con il regolamento adottato con decreto del ministero della Salute del 2 aprile 2015 n. 70 e con la metodologia adottata e approvata con i Tavoli di verifica». Per questo motivo «le disposizioni in parola non assicurando, in relazione alla prevista obbligatorietà di garantire la presenza del farmacista, il rispetto della cornice economico-finanziaria programmata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, sono suscettibili di avere risvolti onerosi e, conseguentemente, di porsi in contrasto con l’art. 117, comma 3, della Costituzione, atteso che le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale si configurano quali principi di coordinamento della finanza pubblica».

I requisiti per l’accesso ai ruoli

Sempre l’articolo 1, comma 2, «prevedendo l’inclusione del farmacista abilitato nelle predette strutture pubbliche in luogo del farmacista specializzato – si legge nell’atto -, introduce una deroga al sistema di reclutamento previsto per l’accesso al Servizio sanitario nazionale, tenuto conto che l’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 («Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», emanato in attuazione dell’art. 18 del decreto legislativo n. 502/92) prevede quale requisito specifico di ammissione per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso stesso ovvero in disciplina equipollente o affine».

Il contrasto con la norma statale

Con riferimento all’articolo 3 della legge impugnata, «la disposizione regionale non risulta in linea con l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 258 del 1991 che individua le attività cui e’ abilitato il farmacista nei seguenti termini: “ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all’allegato del presente decreto e’ riconosciuto il titolo di farmacista ed e’ consentito l’esercizio delle seguenti attività professionali”». Inoltre «dal raffronto con la norma statale emerge che la disposizione regionale finisce per attribuire al farmacista l’esercizio di attività quali: prendere visione e fare consulenza della terapia farmacologica da adottare sul paziente, controllare l’aderenza terapeutica, verificare l’interazione tra farmaco-farmaco, farmaco-cibo, farmaco-disturbi comportamentali, non previste dalla richiamata disposizione statale».

Si rimanda alla consultazione integrale dell’atto, nella sezione “Documenti allegati”.

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