farmacie pubblicheVorrei sapere se è lecito che il farmacista dipendente di un consorzio di farmacie pubbliche effettui turni notturni di reperibilità pur essendo non residente; in caso affermativo, quale deve essere il trattamento economico e a carico di chi va posto il soggiorno.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

La reperibilità è un istituto di natura contrattuale con cui il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le sue prestazioni psico-fisiche oltre il normale orario di lavoro allo scopo di garantire la continuità del servizio espletato.
Salva diversa previsione della contrattazione nazionale, il ricorso alla reperibilità deve essere oggetto di negoziazione con il lavoratore e quindi la reperibilità non può essere imposta unilateralmente dal datore di lavoro.
Nell’ambito delle farmacie private, il lavoratore – per l’assunzione dell’obbligo di essere prontamente rintracciato al di fuori del proprio orario di lavoro rendendosi quindi appunto “reperibile” – ha diritto di ricevere un corrispettivo che è invece quantificato nella contrattazione collettiva, che nello specifico recita:

  1. “In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore, che dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta un compenso pari al 10% della retribuzione mensile oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all’importo stabilito dalla Tariffa Nazionale”.
  2. “Per periodi di reperibilità inferiori al mese, tale percentuale viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale”.

Quanto invece alle c.d. farmacie municipalizzate, la normativa prevede esplicitamente in capo al farmacista l’obbligo di prestare la propria attività professionale anche nelle ore notturne, quando naturalmente la farmacia effettua il servizio, né è contemplato per il lavoratore non residente alcun divieto di prestazioni di reperibilità.

In ordine allo svolgimento del servizio notturno, il lavoratore sarà inoltre così compensato:

a) in caso di servizio a porte aperte ininterrottamente durante le ore notturne:
– con la maggiorazione del 20% in aggiunta alla retribuzione individuale oraria;
b) in caso di servizio a porte chiuse per tutto il periodo notturno, con presenza del personale in farmacia e con
l’obbligo di rispondere ad ogni chiamata:
- con la maggiorazione del 10% in aggiunta alla retribuzione individuale orari
c) in caso di servizio misto a porte/battenti aperti e porte/battenti chiusi, con l’obbligo per il personale di restare
in farmacia per rispondere ad ogni chiamata:
– con la percentuale prevista dai punti a) e b) in riferimento alla modalità di svolgimento della prestazione se
sia a battenti aperti o chiusi.

Una maggiorazione aggiuntiva del 20%, rispetto ai punti sopra indicati, è prevista per
l’espletamento del servizio notturno ordinario coincidente con la domenica mentre in caso di
lavoro notturno coincidente con una delle festività infrasettimanali la maggiorazione è elevata al
30%.

In merito alla reperibilità, il CCNL farmacie municipalizzate contempla ulteriori/diverse indennità
per il personale delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri.

I farmacisti di tali farmacie, che abbiano un solo farmacista e per le quali sia fissato dall’autorità competente l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura per la spedizione delle ricette urgenti e/o un orario di apertura settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale del lavoro e/o l’orario festivo antimeridiano, hanno diritto:

a) se il farmacista ha soltanto l’obbligo della reperibilità, ad una indennità pari al 15% della retribuzione individuale mensile;
b) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura superiore alle 40 ore settimanali ma che non ecceda i limiti di 44 ore settimanali, ad una indennità pari al 10% della retribuzione individuale mensile;
c) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura della farmacia che superi le 44 ore settimanali, oltre al trattamento di cui al precedente punto b) sino alle 44 ore settimanali di servizio, ad un riposo compensativo equivalente alle ore di servizio prestato oltre le 44 ore, la cui data di godimento sarà concordata con l’azienda o, per ogni ora di servizio effettivamente prestata oltre le 44 ore settimanali, alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 30%;
d) se il farmacista è tenuto a prestare servizio nell’orario festivo antimeridiano, a mezza giornata di riposo compensativo, la cui data di godimento sarà concordata con l’azienda, e alla sola maggiorazione, per il lavoro festivo prestato, del 15% della retribuzione individuale orari.

Quanto al soggiorno e/o rimborsi, la normativa di riferimento non prevede diritti in capo al lavoratore se non in caso di missioni o di trasferte.
Il nuovo accordo collettivo contempla anche un obbligo a carico delle aziende di assicurare, direttamente o tramite convenzioni con punti di ristorazione, il servizio mensa a tutti i dipendenti i quali devono partecipare in quota percentuale del costo. Il diritto in capo al lavoratore viene meno se non si avvale del servizio di mensa assicurato dall’azienda.
Queste, in definitiva, alcune soluzioni agli interrogativi proposti.

(marco porry)

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.