In una circolare pubblicata sul portale federale, Federfarma ha inviato agli associati chiarimenti sul tema della proroga della sperimentazione della Farmacia dei servizi, alla luce dell’approvazione del Decreto Milleproroghe 2023. In particolare, l’articolo 4 del Decreto-legge 30 dicembre 2023, ai commi 7 e 8, estende la sperimentazione della Farmacia dei servizi anche al 2024. Come riferito da Federfarma, le modifiche riguardano la legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel dettaglio i commi 406-bis e 406-ter.

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Le modifiche ai commi. Il comma 406-bis, «fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 è prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario. La sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell’anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione». Mentre, il comma 406-ter, «allo scopo di consentire la proroga nonché l’estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, è autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2024, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Gli importi destinati alla Farmacia dei servizi. Come riportato da Federfarma, alla luce delle disposizioni normative sopra riportate, pertanto, le attività della Farmacia dei servizi sono ulteriormente finanziate per l’anno 2024 con la somma complessiva di € 25,3 milioni (la cui ripartizione su base regionale avverrà con gli identici criteri di cui alla Delibera Cipess del 14 aprile 2022 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2022) ed il termine per la rendicontazione delle somme impiegate è di conseguenza fissato per il 31 dicembre 2024». Ciò sottolineando che «risulta pertanto indispensabile che – prima della predetta data del 31 dicembre 2024 – siano state effettivamente erogate e remunerate le prestazioni eseguite dalle farmacie nell’ambito dei cronoprogrammi approvati dai Tavoli tecnici interistituzionali, in modo tale da consentire, per tempo, alle Amministrazioni regionali di presentare le opportune relazioni afferenti alla «valutazione degli esiti della sperimentazione», così come oggi dispone il novellato comma 406-bis».

Uso dei fondi nei tempi previsti. Quanto al mancato utilizzo dei fondi entro i termini previsti, con riferimento alle annualità pregresse e al 2024, Federfarma ha precisato che «potrebbe con ogni probabilità determinare non solo il definanziamento delle attività non eseguite ma anche il recupero delle anticipazioni concesse, secondo quanto a suo tempo stabilito nell’Intesa intervenuta in sede di Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2019». Dunque «risulta indispensabile, in partenza, che codeste Unioni regionali abbiano effettivamente contezza delle somme finora impiegate dalle Regioni nell’ambito della farmacia dei servizi, tenendo in debito conto che, entro la data del 31 dicembre 2024, dovranno essere effettivamente erogate sia le eventuali somme non spese riferite alle assegnazioni precedenti sia la quota di riparto dell’anno 2024».

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