
L’avvocato osserva infatti come sia «normale che in ogni farmacia medicinali scaduti, revocati o non vendibili per qualsiasi altra causa vengano accantonati in un luogo prestabilito (armadio, cartone) con la chiara indicazione che si tratta di prodotti non destinati alla vendita; in tali casi è stato ritenuto fino ad oggi che non sussistesse alcun illecito. Secondo la nuova disposizione tale modalità conservazione, proprio in quanto esclude la “destinazione al commercio”, espone paradossalmente il titolare della farmacia alla sanzione amministrativa». Nel mirino c’è l’espressione usata nel testo, secondo la quale la multa scatta se “si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio”: «Mentre nei casi dubbi resta applicabile la sanzione penale di cui si è detto, quando invece sia “concretamente” possibile escludere tale destinazione, e cioè quando sulla base di precise circostanze di fatto – come in presenza di un contenitore recante la dicitura “scaduti” o analoga – si possa senz’altro escluderla, ecco che la sanzione amministrativa può (ed a nostro giudizio deve) essere applicata. In definitiva il testo della nuova disposizione comporta la seguente alternativa: se i medicinali scaduti presenti in farmacia sono conservati con modalità tali da non escludere la loro destinazione alla dispensazione al pubblico restano applicabili, come in passato, le sanzioni previste dagli articoli 443 e 452 del codice penale; se invece i medicinali scaduti, per la loro quantità assoluta o relativa e/o per le modalità di conservazione, sono detenuti in modo da escludere la loro destinazione al commercio, è applicabile la sanzione amministrativa».
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