Il portale IusFarma torna ad affrontare la questione delle nuove norme in materia di depenalizzazione della detenzione in farmacia di medicinali scaduti. Dopo un articolo critico, pubblicato dall’avvocato Claudio Duchi, è la volta del legale Francesco Cavallaro, che ha parlato di «innovazione infelice». «Fino a ieri – ha ricordato – la detenzione di farmaci scaduti, assimilati da una costante giurisprudenza ai farmaci guasti o imperfetti, ha costituito per i titolari di farmacia una seria preoccupazione, poiché occorreva conservarli in modo da escludere con chiarezza che fossero detenuti per il commercio. La legge Lorenzin ha disposto che la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti venga punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1500 ad € 3000 “se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio”». Cavallaro spiega poi che la nuova norma «indica tre parametri sulla base dei quali è possibile escludere che gli scaduti siano destinati a venir dispensati al pubblico: “la modesta quantità di farmaci”; “le modalità di conservazione”; “l’ammontare complessivo delle riserve”. Ma non pare che essi possano essere considerati soddisfacenti. Il primo ed il terzo parametro sono in realtà uno solo, poiché la “modestia” del numero degli scaduti può essere valutata solo ponendola in relazione all’”ammontare complessivo delle riserve”; in altre parole se di una data specialità viene rinvenuta una confezione scaduta, è probabile che sia destinata al commercio se non ve ne sono altre, meno probabile se ve ne sono altre dieci non scadute. Si tratta tuttavia di un criterio assai discutibile, mentre “le modalità di conservazione” appaiono invece decisive».
L’avvocato osserva infatti come sia «normale che in ogni farmacia medicinali scaduti, revocati o non vendibili per qualsiasi altra causa vengano accantonati in un luogo prestabilito (armadio, cartone) con la chiara indicazione che si tratta di prodotti non destinati alla vendita; in tali casi è stato ritenuto fino ad oggi che non sussistesse alcun illecito. Secondo la nuova disposizione tale modalità conservazione, proprio in quanto esclude la “destinazione al commercio”, espone paradossalmente il titolare della farmacia alla sanzione amministrativa». Nel mirino c’è l’espressione usata nel testo, secondo la quale la multa scatta se “si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio”: «Mentre nei casi dubbi resta applicabile la sanzione penale di cui si è detto, quando invece sia “concretamente” possibile escludere tale destinazione, e cioè quando sulla base di precise circostanze di fatto – come in presenza di un contenitore recante la dicitura “scaduti” o analoga – si possa senz’altro escluderla, ecco che la sanzione amministrativa può (ed a nostro giudizio deve) essere applicata. In definitiva il testo della nuova disposizione comporta la seguente alternativa: se i medicinali scaduti presenti in farmacia sono conservati con modalità tali da non escludere la loro destinazione alla dispensazione al pubblico restano applicabili, come in passato, le sanzioni previste dagli articoli 443 e 452 del codice penale; se invece i medicinali scaduti, per la loro quantità assoluta o relativa e/o per le modalità di conservazione, sono detenuti in modo da escludere la loro destinazione al commercio, è applicabile la sanzione amministrativa».
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