farmaci-scaduti-in-farmaciaLa depenalizzazione dei farmaci scaduti in farmacia prevista dalla legge Lorenzin potrebbe essere interpretabile e non aiutare i farmacisti a risolvere il problema. A spiegarlo è l’avvocato Claudio Duchi, che ha analizzato la vicenda in un articolo apparso sul portale IusFarma. Il legale ha ricordato che fino a poco tempo fa, «bastava il rinvenimento anche di una sola confezione di farmaco scaduto per dover affrontare un procedimento penale ex art. 443 cp. che punisce anche nella versione colposa dell’art. 452 cp. la detenzione per il commercio o la somministrazione di medicinali guasti od imperfetti cui, secondo l’orientamento della Cassazione, debbono essere assimilati quelli scaduti senza necessità di verificare se si siano davvero alterati in conseguenza della loro scadenza». Tuttavia, è intervenuta una parziale depenalizzazione, operata appunto dalla legge 3 dell’11 gennaio 2018. Secondo Duchi però il testo presenta «un’ambiguità che ne impedisce una interpretazione univoca: essa infatti punisce con la sanzione amministrativa da € 1.500 ad € 3.000 anziché con quella penale la detenzione in farmacia di medicinali scaduti, guasti od imperfetti “se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve si possa concretamente escludere la loro destinazione al commercio”. Risulta subito evidente che queste condizioni sono idonee ad escludere la versione dolosa del reato». «Perché la norma funzioni, però – prosegue l’avvocato – è necessario ritenere che le condizioni che si sono trascritte non debbano necessariamente ricorrere tutte insieme perché, diversamente, ci troveremmo al punto di partenza e a vedere sanzionato come prima il farmacista che non si accorga di detenere medicinali scaduti pur senza avere la volontà di venderli». Il legale indica un caso tipico in proposito: «Quello della detenzione nei locali della farmacia di poche confezioni della cui scadenza il farmacista non si è accorto ed è proprio questo caso che può essere risolto dalla Legge Lorenzin solo a condizione che non si pretenda la presenza congiunta di tutte le condizioni elencate». Al contrario, «leggendo la norma in modo da considerare alternative le condizioni che possono concretamente escludere la destinazione al commercio dei medicinali si ottiene un risultato concreto, perché sarebbe sufficiente l’accertamento della modesta quantità degli scaduti detenuti per escludere la loro destinazione al commercio». Ne consegue che «la struttura della norma introdotta dalla Legge Lorenzin è in ogni caso tale da non risolvere il problema perché, appunto, consente interpretazioni diverse».

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