«Quando si parla di extra-sconto si è subito portati a pensare che la percentuale promessa si aggiunga a quella dello sconto-base ai fini del calcolo dello sconto complessivo, ma in realtà così non è perché i fornitori operano un piccolo “trucco matematico”, consistente nell’applicare la percentuale di extra-sconto non sull’importo pieno di partenza, dato ovviamente dal prezzo al pubblico (PP) “deivato”, ma proprio sul PP ridotto esattamente dello sconto-base». È quanto puntualizza una nota di Franco Lucidi, commercialista presso lo studio associato Bacigalupo-Lucidi in Roma, in risposta ad un quesito di un farmacista che aveva concordato con un fornitore l’extra-sconto dell’1,5% al raggiungimento di un determinato volume annuo di acquisti, ma che tuttavia aveva constatato che tale sconto non è risultato uguale alla somma dello sconto-base più l’extra-sconto.

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In merito a quanto accaduto, Lucidi mette in luce che «lo sconto complessivo effettivo sarà necessariamente inferiore alla somma algebrica delle due percentuali (sconto-base più extra-sconto) considerato appunto che il secondo è calcolato su un importo inferiore, cioè sull’ammontare del PP già decurtato come appena detto». A titolo di esempio, l’esperto evidenzia che «ipotizzando per semplicità che il PP “deivato” corrisponda a 100,00 e che la percentuale di sconto-base sia 30,35. L’ulteriore extra-sconto dell’1,50% sarà calcolato sul PP “deivato” meno il primo sconto (100,00-30,35=69,65) e perciò sarà pari all’1,04% (69,65 x 1,50%)». Dunque, «lo sconto effettivo praticato corrisponderà di conseguenza a (30,35+1,04)=31,39, evidentemente inferiore alla somma delle percentuali di partenza di sconto-base ed extra-sconto (30,35%+1,50%=) 31,85%».

Ne consegue che alcuni fornitori, «verosimilmente – spiega Lucidi -, “giocano” su un equivoco terminologico: extra-sconto, infatti, non significa certo percentuale-extra di sconto ma ben diversamente uno sconto ulteriore posticipato – e perlopiù condizionato al raggiungimento, poniamo, di un concordato volume di vendita – che segue lo sconto-base e che pertanto viene applicato sull’importo del PP “deivato” già ridotto dello sconto-base». Dunque, «i calcoli dimostrano che l’extra-sconto effettivo – guadagnato al raggiungimento del fatidico obiettivo di acquisto – ammonta all’1,04% e non all’1,50% pubblicizzato». In definitiva, conclude Lucidi, «quel che conta è che le farmacie tutto questo lo sappiano bene e che dunque siano in grado di farsi i conti con la migliore consapevolezza e la più ampia ricchezza di elementi prima di assumere qualsiasi impegno e chiedere al nostro fornitore – senza alcun timore di apparire eccessivamente… “pignoli” – la massima chiarezza quando vengono proposti nuovi o meno nuovi sconti e/o condizioni».

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