Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 66 del 22 dicembre 2020, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) ha approvato le modifiche alle misure di sostegno alla categoria per l’emergenza Covid-19. «Considerato che gli effetti della pandemia – ha spiegato l’Ente sul proprio sito istituzionale – si protrarranno prevedibilmente per tutto il 2021 determinando un impatto finanziario significativo sulla Sezione Assistenza, le modifiche si sono rese necessarie per garantire l’attuazione, nel corso dello stesso anno, delle altre iniziative assistenziali previste e ugualmente rilevanti per le finalità istituzionali dell’Ente».

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Le modifiche al regolamento Enpaf

Le modifiche al regolamento riguardano il contributo per il decesso del farmacista vittima del Covid-19, il «ricovero del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, presso una struttura ospedaliera a seguito di positività al covid-19: il contributo è pari a 200,00 euro per ogni giorno di ricovero, fino ad un massimo di 6.000,00 euro», l’«isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dell’Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, a seguito di positività al covid-19: il contributo è pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento, fino a un massimo di 3.000,00 euro» e infine la «chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da covid-19».

Il cumulo di più contributi

«È consentito il cumulo di più di un contributo – ha fatto sapere l’Enpaf -, l’inoltro della domanda dovrà avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo posta@pec.enpaf.it. L’erogazione del contributo da parte della Sezione Assistenza è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del farmacista». Inoltre «in caso di decesso del farmacista gli eredi possono presentare domanda solo per la liquidazione del contributo connesso a questo evento mentre non hanno diritto a richiedere la copertura per le altre fattispecie (ricovero, isolamento o chiusura dell’esercizio) che abbiano riguardato il farmacista deceduto».

La delibera e la documentazione

Si rimanda alla delibera 66 del 22 dicembre 2020, allegata nella sezione “Documenti allegati”, per la visione integrale delle modifiche apportate.

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