
La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha adottato, con deliberazione n. 2236 del 29 dicembre 2025, lo schema tipo di regolamento per il funzionamento delle Commissioni farmaceutiche aziendali (Cfa). Il provvedimento dà attuazione all’articolo 5 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, recepito il 6 marzo 2025. Le Cfa, già costituite in tutte le Aziende Usl del territorio regionale, sono organi paritetici composti da farmacisti designati dall’Azienda e da farmacisti designati dalle organizzazioni sindacali delle farmacie. La loro competenza principale riguarda l’esame delle ricette segnalate come irregolari e l’espressione di pareri sugli inadempimenti contrattuali. La deliberazione regionale integra lo schema tipo di regolamento previsto dall’Allegato 3 dell’Accordo nazionale, per uniformare i criteri procedurali a livello regionale.
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Criteri decisionali e meccanismo per le situazioni di stallo
La deliberazione approva e rende vincolanti i criteri decisionali da adottare nell’analisi delle irregolarità delle ricette, specificati negli allegati A e B allo schema di regolamento. Gli allegati individuano in modo puntuale le casistiche che danno luogo ad addebiti diretti, senza possibilità di regolarizzazione da parte della farmacia, e le principali tipologie di addebiti tecnici indiretti, soggetti invece a possibile contraddittorio. Per minimizzare i casi di parità di voto all’interno delle Cfa, la Regione ha previsto l’istituzione di un Gruppo di Lavoro Regionale. Il gruppo, che sarà nominato con successivo provvedimento, sarà composto da due farmacisti aziendali, due farmacisti designati dalle Oo.Ss. – uno per le farmacie private e uno per quelle pubbliche – e un farmacista designato dalla consulta degli ordini dei farmacisti regionali. In caso di effettiva parità di voto in sede di Cfa, la commissione potrà richiedere al gruppo un parere consultivo, al fine di agevolare uniformità di decisioni sul territorio.
Adempimenti per le Aziende Sanitarie e tempistiche per le contestazioni
Il provvedimento stabilisce precisi adempimenti per le Aziende sanitarie, le quali dovranno trasmettere lo schema di regolamento alle rispettive Cfa, che dovranno redigere il proprio regolamento interno in conformità ad esso. L’atto dovrà poi essere formalmente adottato con delibera aziendale. Le Aziende sono tenute a prevedere nei contratti con le software house la rilevazione automatica di tutte le difformità contrassegnate negli allegati tecnici. La deliberazione fissa anche un termine massimo certo per la contestazione delle ricette da parte delle Aziende, fissato a un anno dall’ultimo giorno del mese di consegna della distinta contabile riepilogativa. Il termine, stabilito in analogia a quanto previsto dall’art. 11 dell’Acn per le rettifiche d’ufficio, introduce un principio di certezza nei rapporti contabili.
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