Come riportato ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it, lo scorso 15 maggio Federfarma aveva reso noto in una circolare che l’obbligo di trasmissione della dichiarazione f-gas non è più in vigore. Nella stessa circolare, Federfarma aveva sottolineato che, «in sostituzione dell’obbligo “Dichiarazione F-gas” a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra».

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In una differente circolare, Federfarma evidenzia che «le apparecchiature coinvolte negli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto sono quelle note, ossia apparecchi fissi di: refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, protezione antincendio, ed altre, verosimilmente, non di interesse delle farmacie». In tal senso, secondo l’associazione, «la novità più rilevante è l’istituzione di una Banca dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio alla quale dovranno essere comunicate, esclusivamente per via telematica, da parte delle imprese di settore, le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse».

Viene dunque confermato «l’obbligo di certificazione e di iscrizione nel Registro Telematico Nazionale per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas». Inoltre, si legge, «ai fini dei controlli periodici sugli apparecchi, per l’individuazione delle apparecchiature coinvolte, viene applicata la nuova unità di misura in tonnellate di CO2 equivalenti, al posto dei Kg di gas ad effetto serra. Poiché tale nuova unità di misura potrebbe comportare modifiche rispetto ai casi di esenzioni calcolati in Kg, le farmacie sono tenute a verificare la situazione dei propri apparecchi».

Ne consegue che «la dichiarazione F-Gas 2019 non andrà presentata entro il 31 maggio 2019 perché viene sostituita a partire dal 24 settembre 2019 dalla comunicazione alla Banca Dati che sarà eseguita dalla ditta certificata, incaricata dalla farmacia di svolgere il controllo annuale sugli apparecchi interessati dalle verifiche periodiche. Secondo quanto chiarito dal Ministero dell’Ambiente gli enti competenti, a decorrere dal 25 settembre 2019, la comunicazione alla Banca Dati consente anche l’eliminazione del precedente obbligo di tenuta del registro di tali apparecchiature».

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