«A decorrere dal 24 gennaio 2019, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, recante esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga e sostituisce il D.P.R. n. 43/2012 risulta anche abrogato l’obbligo relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati». È quanto si legge sul portale Rete del sistema informativo nazionale ambientale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). A spiegarne i dettagli è Federfarma, la quale in una nota sottolinea che «in altre parole, l’obbligo in capo agli operatori di trasmettere la dichiarazione f-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non è più in vigore».

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Tuttavia, si legge nella circolare, «in sostituzione dell’obbligo “Dichiarazione F-gas” a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra». In aggiunta a ciò, spiega Federfarma, «a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’obbligo di comunicazione viene portato in capo ad un soggetto diverso dall’operatore, ossia all’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, alla persona fisica certificata che comunicheranno, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018». La federazione, infine, evidenzia che tornerà sull’argomento «con una specifica circolare di commento sulle nuove disposizioni».

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