decreto dignitaCome riportato da FarmaciaVirtuale.it, una circolare diramata nel settembre 2017 da Federfarma, spiegava in che modo il “Decreto dignità” avrebbe modificato la disciplina in vigore per i rapporti di lavoro. A distanza di vari mesi l’Associazione sindacale è tornata in tema riportando alcuni chiarimenti interpretativi diramati dal ministero del Lavoro, relativi alle novità apportate in materia di contratti a termine e di somministrazione di lavoro a termine. I chiarimenti forniti riguardano in particolare il contratto a tempo determinato, la somministrazione di lavoro ed infine il periodo transitorio.

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Con riferimento al contratto a tempo indeterminato, secondo quanto riportato dal Sindacato, «la circolare ministeriale ricorda che la durata massima del contratto a termine è fissata in 24 mesi e che, tuttavia, è possibile stipularlo liberamente, vale a dire senza causali, solo per una durata non superiore a 12 mesi». «Pertanto – ha spiegato Federafrma -, la circolare si sofferma sulle condizioni che devono ricorrere per stipulare contratti a termine superiori a 12 mesi, alle proroghe e ai rinnovi, nonché alla forma scritta a cui occorre attenersi». Per la contrattazione in sede collettiva, il Ministero ha specificato che «è possibile stabilire una durata massima del contratto a termine anche superiore a 24 mesi».

I chiarimenti interpretativi riguardano anche la somministrazione di lavoro, in tal senso, Federfarma ha aggiunto che «il Ministero, rilevando che le recenti modifiche hanno inteso estendere la disciplina del lavoro a termine anche alla somministrazione di lavoro a termine, ripercorre le novità introdotte, con particolare riguardo alla durata massima della somministrazione a termine ed alle condizioni ed ai limiti che consentono il ricorso ad un tale rapporto di lavoro».

Infine, per quanto attiene il periodo transitorio, Federfarma ha sottolineato che «la circolare ricorda che il “Decreto dignità” ha previsto un periodo transitorio sino al 31 ottobre 2018 e che, pertanto, “dalla data del 1° novembre 2018, trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l’obbligo di indicare le condizioni in caso di rinnovi (sempre) e di proroghe (dopo i 12 mesi)”». «A proposito – conclude Federfarma -, la circolare precisa che il predetto periodo transitorio previsto per i contratti a tempo determinato trovi applicazione anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a termine».

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