decreto dignitaCosa modifica il cosiddetto “Decreto dignità” – convertito in legge con alcune modifiche – nella disciplina dei rapporti di lavoro? Federfarma ha ricordato le principali novità che interessano anche le farmacie. In materia di contratti a tempo determinato, è stato stabilito che in caso di stipula di un contratto di durata superiore a dodici mesi, e in assenza delle condizioni previste dall’art. 19 del decreto legislativo 81/2015 («esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori, ovvero connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria»), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. Inoltre, «in assenza delle condizioni richieste dall’art. 19, per le proroghe (oltre i primi 12 mesi) e per i rinnovi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato».

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Il tutto è applicato non solo ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto, ma anche alle proroghe e ai rinnovi successivi al 31 ottobre 2018. Per quanto riguarda poi gli anni 2019 e 2020 «al datore di lavoro che assuma, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero può essere riconosciuto anche nel caso in cui il soggetto abbia svolto precedenti periodi di apprendistato presso un altro datore di lavoro e che non siano proseguiti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato». Le modalità operative saranno indicate in un decreto ministeriale.

In materia di somministrazione di lavoro, inoltre, è stabilito che, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite previsto per l’assunzione con contratti a termine, il numero complessivo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza presso l’utilizzatore al 1 gennaio dell’anno di stipula dei contratti».

Da notare quindi il fatto che «nei contratti di somministrazione a tempo determinato è escluso l’obbligo di intervallo tra un contratto e l’altro in caso di riassunzione» e che «è introdotta la fattispecie di somministrazione fraudolenta, vale a dire quella posta in essere con la finalità di eludere norme di legge o di contratto collettivo, prevedendo, quale sanzione, la pena dell’ammenda pari a 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione a carico di somministratore e utilizzatore».

Infine, per quanto riguarda l’indennità di licenziamento, Federfarma sottolinea che «sono stati incrementati i limiti minimi e massimi dell’importo dell’indennità prevista per l’offerta di conciliazione per i contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, che sarà di un numero di mensilità non inferiore 3 e non superiore a 27».

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