crisi-della-farmaciaAppena saranno aperte le nuove farmacie a seguito del concorso straordinario, è possibile che in parecchi casi cali il fatturato annuo rendendo necessario l’adeguamento del personale. La legge prevede il licenziamento degli ultimi assunti? Oppure è consentito ridurre l’orario a chi fa il tempo pieno per evitare il licenziamento degli altri?

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Il quesito ci introduce nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che è una tipologia di recesso dal rapporto di lavoro determinata generalmente da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 4276/2011, ha specificato al riguardo che “La diminuzione del fatturato può giustificare sotto l’aspetto oggettivo il licenziamento di un dipendente, soprattutto allorquando non sia possibile ricollocare lo stesso all’interno dell’azienda per lo svolgimento di mansioni adeguate al suo livello”, precisando anche che “Il giudice non può sindacare la scelta datoriale sotto il profilo dell’opportunità economica, non essendo possibile distinguere, ai fini della legittimità del licenziamento, tra carattere provvisorio o definitivo della diminuzione del fatturato”.

Inoltre, nella scelta del lavoratore o dei lavoratori da licenziare (anche) in presenza di una riduzione effettiva del “fatturato”, il datore di lavoro – stando almeno a quanto affermato dalla Cassazione in un’altra decisione (sent. 7046/2011) – deve tendenzialmente guardare soprattutto ai carichi di famiglia e anzianità.

Quanto alla riduzione dell’orario di lavoro, ricordiamo che la variazione di quest’ultimo può intervenire soltanto previo accordo tra le parti, anche se – dinanzi a una crisi aziendale temporanea che potrebbe portare a licenziamenti plurimi individuali – la legge contempla anche la possibilità di ridurre l’orario ricorrendo alla stipula di un contratto di solidarietà.

Si tratta di un accordo aziendale, intercorso tra il datore di lavoro ed i rappresentanti sindacali proprio nei periodi di crisi temporanea, che ha per oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro di tutti i lavoratori, o di parte di essi, al fine naturalmente di evitare licenziamenti di alcune unità appunto per giustificato motivo oggettivo, pur se, beninteso, un eventuale rifiuto di riduzione dell’orario di lavoro da parte del lavoratore non può – di per sé – legittimare il recesso dal rapporto di lavoro da parte dell’impresa.

In ogni caso, quando sia formalizzato un contratto di solidarietà, l’INPS procede ad una integrazione salariale del 25% dell’orario “perso” dal lavoratore.

(marco porry)

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