Sogei ha reso disponibile il «Manuale d’uso telemedicina – Inserimento Istanza Compensazione credito d’imposta», pubblicato nella versione 1.0 del 3 novembre 2021. Nel documento vengono spiegati le varie fasi per la richiesta del credito di imposta telemedicina previsto dal Decreto pubblicato il 15 dicembre 2021. Le domande, da presentare esclusivamente su piattaforma Sistema TS, sono riferite agli investimenti in telemedicina già conseguiti durante il 2021. Il termine ultimo è previsto per il 31 dicembre 2021, salvo proroghe. La finalità è di incentivare l’uso della medicina a distanza nei piccoli centri e fare in modo che le farmacie siano coinvolte nel progetto di crescita della telemedicina, che richiede oltre a spazi per poter essere erogata anche la giusta infrastruttura tecnologica. Nell’articolo 2 si legge che «possono accedere al contributo di cui al presente decreto le farmacie che operano in comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti».

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Modalità di caricamento dei dati

Venendo al manuale, si suddivide nelle sezioni «Introduzione», «Accesso» e «Telemedicina». In quest’ultima area viene evidenziato che «l’utente, una volta autenticato, ha alla sinistra dello schermo l’elenco dei servizi disponibili». Si noterà l’aggiunta della funzione “Telemedicina” che si «raggiunge dalla voce di menu Gestione dati di spesa, selezionando il tab in alto a destra». Aperta la pagina dedicata, sarà possibile cliccare su «Nuova richiesta». In merito, Sogei evidenzia che «l’utente può compilare un modulo con i dati previsti dal DM 2/11/21». In particolare «gli elementi identificativi della farmacia e del soggetto titolare – o legale rappresentante – della stessa», le dichiarazioni in relazione al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2; all’acquisto o al noleggio, oggetto della fattura per cui si richiede il beneficio del presente decreto, sia relativo ad apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina» e «il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali». Inoltre è necessario indicare i dati della o delle fatture da riportare per la determinazione della spesa, ovvero «l’elenco delle spese sostenute nel 2021 in relazione all’acquisto o al noleggio delle apparecchiature di cui all’articolo 4, i file XML delle relative fatture elettroniche acquisite ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ovvero i file pdf della copia delle fatture analogiche rilasciate dai fornitori ove questi ultimi siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica» e «l’ammontare del credito d’imposta teoricamente spettante».

Tempistiche e procedura di concessione del contributo

Per ottenere il credito «ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto, le farmacie interessate presentano, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione e fino al 31 dicembre 2021, un’apposita istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica, attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche tramite sistema regionale». Si tratta del portale SistemaTS già ampiamente usato per altri servizi erogati attraverso tale piattaforma. I dicasteri specificano che in tale occasione i soggetti i richiedenti «indicano gli elementi identificativi della farmacia e del soggetto titolare della stessa» e «dichiarano il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2».

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