cosmetici-farmaciaL’operazione proposta, chiamata generalmente “esposizione preferenziale”, consiste proprio nel riservare all’esposizione di un determinato prodotto cosmetici farmacia (o linea di prodotti, come nel Suo caso) alcuni spazi o aree particolarmente in vista dei locali destinati alla vendita, come appunto le vetrine o le “isole”, allo scopo evidente di orientare la domanda dei clienti della farmacia verso i prodotti esposti.

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Ora, come abbiamo rilevato altre volte rispondendo a quesiti analoghi, se la farmacia non sceglie questi comportamenti soltanto nell’interesse della propria attività commerciale, ma si impegna (verso un compenso, naturalmente) a rendere tale servizio promozionale nei confronti di un suo fornitore (il che, per lo più, avviene sulla base di intese diverse – pur se in qualche modo collaterali e/o integrative – dall’accordo – quadro che può regolare i rapporti di fornitura sottostanti), essa finisce per svolgere una vera e propria prestazione di servizio.

Cosmetici farmacia, come gestire il corrispettivo

Il relativo corrispettivo, pertanto, concorre fatalmente a formare i ricavi imponibili dell’esercizio ai fini delle imposte dirette, e per ciò stesso, per quanto riguarda l’Iva, da fatturare al momento del pagamento (secondo la regola generale in tema di prestazioni di servizi) con l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 21% (che dovrebbe salire, come sappiamo, al 22% a decorrere dal 1° luglio 2013).

Dato che spesso accordi del genere – che, come diremo subito, è bene formare per iscritto – prevedono che il corrispettivo non venga liquidato in misura fissa, ma percentualmente sull’ammontare del venduto alla clientela, e/o sull’importo degli acquisti da parte della farmacia dei prodotti promossi (e in genere con l’impegno di quest’ultima a realizzare un numero minimo di eventi/attività), il compenso sarà definitivamente liquidato, in linea di massima, soltanto a consuntivo, cioè quando si tireranno le somme dei risultati della campagna promozionale.

Senonché, per evitare possibili contestazioni da parte dell’Erario di “sotto-fatturazioni” di tutto o parte l’evento (magari derivanti da controlli incrociati effettuati sulla ditta fornitrice-pagatrice del compenso), è opportuno che le fatture emesse dalla farmacia al fornitore di cui si tratta rechino una descrizione dettagliata dell’attività svolta, facendo riferimento espresso a quell’accordo integrativo cui si è accennato, richiamandone anche sinteticamente gli elementi essenziali (come le condizioni per la determinazione del compenso, il calendario promozionale, il periodo della promozione, ecc.) e soprattutto – ove siano previsti pagamenti periodici, o comunque in più soluzioni – contengano l’indicazione se l’importo fatturato sia a saldo, ovvero in acconto salvo conguaglio da definirsi per l’appunto sulla base dei risultati definitivi.

Stefano Civitareale

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