«Deve essere distinta la titolarità della farmacia dalla gestione della stessa (…) nel cumulo di assegnazioni di due sedi farmaceutiche a concorso, una volta esercitato il diritto di scelta si decade per l’ulteriore sede eventualmente ottenuta». Così si può sintetizzare il pensiero posto alla base della sentenza n. 4903 del 3 agosto 2020 del Consiglio di Stato, su un tema già affrontato dal Tar Lazio nel 2019 e che oggi riceve quindi una ulteriore conferma. A definirne i contorni è l’avvocato Aldo Lucarelli, dello Studio Legale Angelini&Lucarelli.

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Distinguere titolarità da gestione della farmacia

«Secondo i Tribunali Laziali – evidenzia il legale – deve essere distinta la titolarità della farmacia dalla gestione della stessa, nel senso che sebbene i vincitori di un concorso straordinario abbiano la possibilità di gestire in forma associata o societaria un’attività speziale, tuttavia la titolarità della stessa rimane incardinata in capo ai singoli soci, i quali soggiacciono agli obblighi stabiliti dalla legge, tra i quali vi è il divieto, di cui all’art. 112, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, di cumulo di due o più autorizzazioni in capo ad una sola persona».

Il ricorso di due farmaciste

«Facendo proprio tale assunto – sottolinea L’Avvocato Aldo Lucarelli -, il Consiglio di Stato nella recente pronuncia del 3 agosto 2020 (che ha ripreso l’orientamento già avanzato TAR Lazio del 2019 sentenza 109) ha ritenuto carente di interesse il ricorso di due dottoresse che una volta “liberatesi” della prima farmacia vinta a concorso nella Regione Toscana, per averla donata legittimamente al termine del periodo minimo di legge – 3 anni – a terzi, avevano ottenuto “anche” una sede nel Lazio, in quanto prive, per l’appunto, della prima sede assegnatagli».

Nessun diritto alla seconda sede

Ne consegue che, alla luce di quanto evidenziato, visto l’articolo 112 del Testo Unico Sanitario secondo cui “è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona” deve ritenersi operante anche per le società, dalché ne deriva anche che ove i candidati abbiano ottenuto due assegnazioni di sedi farmaceutiche in Regioni differenti, ed una di queste non sia più opzionabile – conclude Aldo Lucarelli -, in quanto legittimatamente ceduta nei termini di legge, non si avrà diritto alla seconda sede, poiché la prima non potrà essere rimessa a concorso».

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