concorso straordinario toscanaCon decreto regionale n. 575 del 19/02/2015 (in BURT n. 8 del 25/2/2015) della mega “Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Settore Politiche del Farmaco, Innovazione a Appropriatezza”, a firma pertanto di Loredano Giorni (che non conosciamo personalmente, ma deve trattarsi di un padre molto putativo del diritto farmaceutico italiano, e non solo toscano, anche se par godere misteriosamente di grande credito ovunque), la Toscana – dopo aver giustamente eliminato dal concorso straordinario la seconda sede dell’ex comune di Incisa in Val d’Arno per l’annullamento della sua istituzione conseguente a una decisione del Tar fiorentino – incappa in un infortunio clamoroso, quanto grandemente lesivo dei legittimi interessi dei vincitori.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

Atteso infatti che “alcuni provvedimenti comunali istitutivi di ulteriori sedi farmaceutiche messe a concorso sono oggetto di ricorso ancora pendente davanti al medesimo tribunale amministrativo”, e appiattendosi perfettamente a un “parere favorevole” dell’avvocatura regionale (stentiamo a crederlo…), decreta incredibilmente di “escludere dal primo interpello”, e con la “riserva di metterle nuovamente in assegnazione negli interpelli successivi, qualora dette sedi vengano confermate all’esito dei rispettivi contenziosi”, ben 14 sedi neoistutuite in comuni toscani (la n. 3 di Cerreto Guidi, la n. 4 di Montespertoli, la n. 7 di Fucecchio, la n. 6 di Pontassieve, la n. 8 di Pietrasanta, la n. 17 di Viareggio, la n. 12 e la n. 13 di Cascina, la n. 8 di San Miniato, la n. 3 di Monteriggioni, la n. 8 e la n. 9 di Poggibonsi, la n. 17 di Siena e la n. 4 di Sinalunga), quindi comuni tutt’altro che “minori”.

In pillole, questo vuol dire che le sedi che i primi interpellati potranno ora (o chissà quando…) indicare nei rispettivi ordini delle preferenze scendono dalle originarie 131 a 116 (131 meno 1 meno 14), e che i destinatari del secondo interpello, perciò i concorrenti classificati dal 117° posto in poi, potranno esprimere le loro preferenze, oltre che – per scorrimento naturale delle sedi – su quelle resesi disponibili a seguito della mancata risposta al primo interpello o della mancata accettazione da parte di taluno dei primi interpellati e su quelle (originariamente non a concorso) resesi invece disponibili per effetto dell’accettazione di concorrenti titolari di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria, anche sulle 14 sedi sopra elencate, laddove evidentemente non eliminate medio tempore da provvedimenti giurisdizionali.

Quale sia il nostro punto di vista, che ci pare peraltro l’unico possibile, sulla sorte delle sedi messe a concorso oggetto di impugnative giurisdizionali lo abbiamo illustrato, proprio riscontrando il quesito di un partecipante al concorso toscano, nella Sediva news del 12.11.2014 (“L’assegnazione di sedi nei concorsi straordinari in pendenza di ricorsi contro la loro istituzione”), e dunque una volta ancora siamo in presenza di un provvedimento manifestamente illegittimo, ma al tempo stesso macroscopicamente cervellotico, che – in un colpo solo e, nel concreto, in via definitiva – vorrebbe invece sottrarre ai “veri” vincitori del concorso, tenendole in caldo per gli altri, 14 sedi di nuova istituzione soltanto perché oggetto di ricorsi, magari del tutto campati in aria e/o temerari, dinanzi al giudice amministrativo, come se, in sostanza, un ricorso al Tar producesse di per sé, se non proprio ipso iure, un qualunque effetto sospensivo dell’esecutività dell’atto impugnato, quando ben diversamente (come sanno tutti) l’efficacia di un provvedimento può venir meno, interinalmente o definitivamente, solo a seguito di un’ordinanza cautelare o di una sentenza di accoglimento del ricorso, anche se gravate di appello al CdS.

Si tenga conto, per di più, che alcuni di quei ricorsi sono stati già rigettati dal Tar e sono in questo momento all’esame del Consiglio di Stato e quindi è sicuro che se non altro il primo giudice non vi ha ravvisato un adeguato fumus juris.
Il decreto toscano fa comunque di tutte le erbe un fascio e sfila le 14 sedi dalle grinfie dei primi 131, anzi 130 graduati, qualcuno dei quali tuttavia impugnerà certamente il provvedimento e ne otterrà certamente la sospensiva.

Ma nel frattempo qualche danno sarà stato perpetrato, quantomeno a carico dei tempi di svolgimento delle fasi concorsuali successive alla pubblicazione della graduatoria e perciò, in definitiva, anche a quelli di assegnazione e di apertura delle farmacie. E saranno danni che nei fatti nessuno sarà chiamato a risarcire.

Se poi consideriamo che, per l’ingiustificato carisma che i funzionari toscani esercitano sui colleghi delle altre regioni, anche alcune di esse (come del resto hanno già fatto intendere) potranno allinearsi a questa scemenza fiorentina – augurandoci, s’intende, che si tratti soltanto di un ennesimo errore marchiano e non di altro… – il panorama generale dei concorsi straordinari rischia di assumere, a breve o medio o lungo termine, sembianze addirittura orride e nefaste.

Il nostro appello conclusivo anche questa volta va dunque indirizzato a chi – se ce n’è uno – può far qualcosa per arrestare questo scempio e sciagure del genere.

Avv. Gustavo Bacigalupo

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.