concorso straordinario pugliaCon ordinanza n. 282 del 25/5/2016, il Tar barese ha rigettato l’istanza di sospensione del provvedimento regionale che ha escluso dalla graduatoria due farmacisti vincitori in forma associata, assumendo che costoro – per effetto del rilascio della titolarità della farmacia, conseguita nel concorso straordinario piemontese, a nome e favore di una snc tra gli stessi costituita – avrebbero perduto cammin facendo il requisito (di ammissione e partecipazione al concorso) di “non essere titolari di farmacia”.
Il ricorso presentato dai due farmacisti aveva censurato tale provvedimento soltanto con riguardo al motivo addotto dalla Regione per escluderli dalla graduatoria, senza quindi il minimo cenno alla questione della “duplice assegnazione”.
Invece, il Tar se ne va per conto suo e con una “ordinanza-provvedimento”, quindi sostituendosi in pratica all’Amministrazione, si disinteressa delle censure proposte e rigetta l’istanza di sospensione perché “l’interpretazione sistematica della normativa di riferimento, nonché dei principi ad essa sottesi pare precludere la possibilità, auspicata invece dalle parti, di ottenere la titolarità di due farmacie, sia pure a nome di due diverse società”.
Non è certo il primo caso in cui il giudice amministrativo – che per lo più invece, almeno in principio, non ama invadere le potestà amministrative – finisce per integrare un provvedimento amministrativo con assunti propri e diversi da quelli addotti dalla p.a., e questo purtroppo sembrerebbe proprio uno di quei casi.
Come però rilevato in numerose circostanze, l’ostacolo alla “duplice assegnazione” non può seriamente essere né la “contitolarità” ministeriale e né la “titolarità pro quota” emiliana, ma può diventarlo la “ratio” dell’art. 11 del dl. Cresci Italia di “favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti”, anche se abbiamo già spiegato come tale finalità possa ritenersi adeguatamente soddisfatta dallo stesso art. 11 quando ha ammesso eccezionalmente a partecipare ai concorsi straordinari anche farmacisti in forma associata e quando ha circoscritto a due concorsi la partecipazione, senza in ogni caso far neppure intravedere un implicito (?) impedimento all’assegnazione di due diverse sedi da parte di una stessa compagine o di uno stesso concorrente.
A questo punto, dunque, il Consiglio di Stato sarà chiamato in tempi brevi o brevissimi a risolvere – almeno in sede cautelare – sia il problema emiliano che questo neo- problema pugliese, e inoltre il primo dei due lo affronterà anche sul piano consultivo nella fase decisoria di un ricorso straordinario proposto contro la delibera della G.R. emiliana.
Naturalmente è molto difficile soltanto immaginare che possano aver ragione sia l’Emilia come la Puglia, anche se l’ipotetico trionfo della “titolarità pro quota” – che non riusciamo proprio a concepire – comporterebbe conseguenze dirompenti sul sistema in generale e su tutti i concorrenti in particolare, emiliani e non emiliani, mentre la vittoria della tesi del Tar pugliese perlomeno permetterebbe ai partecipi alle società, riconosciute come tali titolari di farmacia, di acquisire liberamente quote di qualsiasi altra società di farmacisti, senza inoltre essere costretti a cedere le eventuali loro odierne partecipazioni sociali (quel che invece imponebbe loro la costruzione emiliana).
Tra breve, comunque, sapremo tutto (o quasi) dal Consiglio di Stato.
(gustavo bacigalupo)

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