Siamo due farmacisti dipendenti di farmacia privata e un farmacista socio di società titolare di farmacia rurale sussidiata; in caso di partecipazione in forma associata tra noi tre al concorso straordinario e di eventuale assegnazione di una sede farmaceutica, dobbiamo abbandonare l’attuale posto di lavoro?

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L’art. 8 della l. 362/91, come è stato scritto anche qui ripetutamente, prevede l’incompatibilità della posizione di socio di società titolare di farmacia con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato, e quindi i due farmacisti dipendenti, in caso di assegnazione di una farmacia e di conseguente formazione della società tra Voi, dovranno necessariamente lasciare il proprio posto di lavoro.

Diversa è invece la posizione del terzo concorrente, perché secondo noi egli potrebbe conservare la quota sociale attualmente posseduta e partecipare liberamente alla società di persone con gli altri due; la tesi ministeriale, come avrete rilevato ormai da tempo, è però diversa, e questo – se non interverranno tempestivamente adeguati ripensamenti – potrebbe di per sé costituire un problema perlomeno sul piano pratico.

L’Amministrazione competente, infatti, si allineerebbe forse a questa tesi, costringendo l’interessato – pena il diniego di rilascio della titolarità a favore della società (e/o della contitolarità a nome dei tre soci) – a cedere previamente la quota sociale oggi posseduta. Lo scenario che sotto questo aspetto si profila è naturalmente preoccupante.

(mauro giovannini)

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