Sono titolare di una piccola farmacia rurale e ho 13 anni di titolarità; vorrei partecipare al concorso straordinario farmacie in società con un collega, titolare anche lui come me di una farmacia vinta a suo tempo a concorso ma con più punti di me. Nel caso ci venisse assegnata una farmacia dovremo entrambi rinunciare alla titolarità delle nostre farmacie o solo ad una di esse che nella fattispecie sarebbe la più piccola?

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Dobbiamo certo supporre che anche il Suo collega sia titolare di una farmacia rurale sussidiata, perché diversamente la partecipazione gli sarebbe preclusa anche “per la gestione associata”.

Ma, proprio perché titolari di farmacia in forma individuale, Vi è in sostanza impedito di partecipare ad una società (quella che dovreste formare tra Voi in caso di esito favorevole e alla quale andrebbe ascritta la titolarità dell’esercizio conseguito per concorso), considerato che la titolarità individuale di una farmacia costituisce tuttora una delle ipotesi di incompatibilità – ex art. 8 l. 362/91 – con la qualità di socio.

È vero che non ricorrerebbe in tale evenienza la decadenza di diritto prevista nel 2° comma dell’art. 112 del TU.San. (che si verifica a carico del titolare individuale di farmacia che ne consegua un’altra per concorso, sempre individualmente), ma l’incompatibilità cui si è fatto ora cenno Vi costringerebbe nei fatti a rinunciare entrambi – previamente – alla titolarità delle due Vs. attuali farmacie.

Le cose vanno invece in altro modo (almeno secondo noi), quando a partecipare al concorso “per la gestione associata” siano due soci di una società titolare sempre di farmacia rurale sussidiata, perché in questo caso (purché, s’intende, uno dei due o entrambi non abbiano conferito l’esercizio nella società da meno di dieci anni) è loro consentito, vincendo una farmacia, costituire una ulteriore e diversa società, per poi magari – nel tempo – conferire l’una nell’altra o ricorrere ad altri moduli organizzativi.

Ma nel Vostro caso, come si è visto, la vicenda sta ben diversamente.

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