Quali sono i termini di apertura della farmacia vinta a concorso?

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Tra le “cause di esclusione dalla graduatoria” figura più o meno in tutti i bandi anche quella dell’“omessa apertura dell’esercizio farmaceutico entro 180 giorni dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede” (il bando laziale vorrebbe discostarsi dagli altri, ma l’equivocità del suo “improrogabilmente” rischia di rivelarsi un rimedio peggiore del male).

Si comprende pienamente la fine sostanza di questa previsione, ma ci pare che nessun bando possa introdurre, nonostante l’accelerazione impressa dal dl. Crescitalia al maxi-concorso, una “causa di esclusione dalla graduatoria” non espressamente prevista nell’art. 11 (il cui comma 7 si limita infatti a prescrivere che entro il 24 marzo 2013 siano perfezionate “la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili”, nulla invece disponendo con riguardo all’“apertura dell’esercizio farmaceutico”) e sconosciuta al sistema delle norme legislative e regolamentari che attualmente disciplinano la fase successiva all’approvazione della graduatoria.

C’è poi tutta l’irragionevolezza di un’evenienza così grave sancita quale conseguenza di diritto di una vicenda – la mancata “apertura dell’esercizio farmaceutico” entro 180 giorni – che per di più potrebbe anche non essere minimamente imputabile all’assegnatario (si pensi al caso non infrequente di dimostrata irreperibilità di locali idonei e/o disponibili all’interno della “zona” di pertinenza della farmacia assegnata); ma così è, e dunque anche di questo aspetto dovrà occuparsi il giudice amministrativo.

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