Io e mia moglie siamo soci in una sas titolare di farmacia rurale sussidiata e vorremmo partecipare al concorso straordinario farmacie in forma associata. Se vincessimo una farmacia, potremmo, senza dover cedere le quote che possediamo oggi, intestarla all’attuale sas, o dovremmo costituire tra noi un’altra società? Se la farmacia vinta fosse in una provincia diversa da quella in cui siamo iscritti all’ordine, questo rappresenterebbe un impedimento?

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

In principio, secondo le norme in questo momento vigenti, Tizio e Caio possono costituire anche 100 società di persone diverse aventi ciascuna ad oggetto l’esercizio di una farmacia, e magari ubicate in 100 province, mentre – se intendono assumere la titolarità di più farmacie sotto la stessa ragione sociale – tale loro società può essere titolare fino a 4 farmacie ma ubicate tutte nella stessa provincia (a questi fini l’Ordine dei farmacisti di “appartenenza” non ha invece nessun rilievo, perché un farmacista può essere iscritto all’Ordine di Trapani ed essere tranquillamente titolare individuale, o socio, o direttore responsabile, o semplice collaboratore a… Sondrio).

Venendo ora al quesito, Lei e Sua moglie, anche partecipando al concorso straordinario farmacie per la gestione associata, conservate naturalmente il possesso delle quote della società oggi titolare di farmacia rurale, che potrete continuare a detenere (a nostro avviso, ma il Ministero, come abbiamo ricordato fino alla noia, non sembrerebbe pensarla così) anche nel caso in cui vinciate insieme un’altra farmacia.

L’altra questione che ponete attiene invece alla costituzione o meno, in questa evenienza, di una società diversa da quella attuale, e la risposta – anche per l’ipotesi in cui la farmacia fosse ubicata nella stessa provincia – deve essere affermativa, se non altro per ragioni di ordine puramente pratico.

Considerati infatti i vincoli che l’art. 11 pone alla società formata tra due vincitori in forma associata, la costituzione di una società ad hoc per la nuova farmacia diventa in pratica una soluzione ineludibile, sia per le acrobazie di natura tecnico-giuridica fatalmente necessarie ad assicurare nello statuto la “paritarietà” tra i soci con riguardo al solo nuovo esercizio (liberando invece da qualunque laccio o lacciuolo l’odierna farmacia sociale), ma sia anche perché, qualunque statuto si costruisca, difficilmente la pubblica amministrazione accetterà il conferimento della farmacia vinta a concorso nella Vs. attuale società.

E, quando si può, inutili contrasti con il Comune e/o la Regione vanno ovviamente evitati.

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.