concorso straordinario farmacieIn risposta a un quesito specifico dell’Ordine dei Farmacisti di Bologna, il competente ufficio della Regione Emilia-Romagna si è così espresso: “Il requisito dell’iscrizione all’albo deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e al momento dell’eventuale assegnazione della sede farmaceutica. Non è specificatamente richiesto anche il possesso del requisito nell’intervallo di tempo intercorrente fra i due momenti”.

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Qualcuno, e magari anche più di qualcuno (stando alle numerose e-mail che abbiamo ricevuto), ha mostrato di aderire a questo parere contestandoci l’avviso contrario espresso nella Sediva news del 17/10/2013 (“Requisiti di ammissione, condizioni preclusive e cause di esclusione nel concorso straordinario”), e affermando quindi che il concorrente potrebbe tranquillamente cancellarsi dall’albo professionale durante la procedura concorsuale senza per questo rischiarne l’esclusione e avendo soltanto cura, ove ne abbia interesse, di reiscrivervisi in tempo utile rispetto alla fase di assegnazione delle sedi a concorso.

Troppi esperti in questo settore già di per sé abbastanza sofferto anche nei suoi profili strettamente giuridici (o “troppi avvocati”, come ha scritto recentemente un autorevole nostro collega) per poter andare tutti d’accordo, e dunque il farmacista deve purtroppo farsene una ragione.

Ma per quanto ci riguarda non seguiremmo minimamente una tesi del genere, neppure se partecipassimo soltanto al concorso emiliano, perché quella nota regionale potrebbe forse indurre la commissione giudicatrice a non escludere il farmacista che medio tempore si fosse cancellato dall’albo, ma non potrebbe ragionevolmente impedire a un altro concorrente di impugnare, secondo noi vittoriosamente, l’eventuale assegnazione di una sede a favore del primo.

Prescindendo infatti dalla farraginosità e scarsa utilità pratica di una cancellazione e reiscrizione in tempi nonostante tutto ravvicinati (d’altra parte, la quota annuale corrisposta all’Ordine e il contributo all’Enpaf sono dovuti anche per un solo giorno di iscrizione nell’arco di un anno solare), restiamo personalmente del parere espresso nella citata Sediva news.

La “permanenza”, cioè, in capo al partecipante per l’intera durata del concorso dei requisiti soggettivi d’ammissione – quando (come quello dell’età anagrafica) di per sé non si consumino ai fini concorsuali proprio “alla data di scadenza del termine” – sta nella natura stessa di un concorso pubblico in cui essi, esattamente a quella data, assumono in principio il ruolo di requisiti per restare nella procedura e quindi di requisiti di partecipazione, dunque da possedere bensì “alla data di scadenza del termine”, ma che il concorrente deve continuare a possedere (anche) “dalla” data stessa in poi.

È anche difficile del resto, se ci riflettiamo, credere che il concorrente possa assumere nel corso della procedura la cittadinanza pakistana (perdendo per ciò stesso quella di uno Stato della UE) e/o perdere i diritti “civili e politici” per effetto di un provvedimento giurisdizionale e nondimeno restare un concorrente utilmente valutabile e graduabile, perché la commissione deve giudicare concorrenti che siano astrattamente idonei – in ogni momento della procedura e senza soluzioni di continuità – a essere assegnatari di una sede.

È vero che quella della permanenza “fino al momento dell’assegnazione della sede farmaceutica” è una precisazione che i bandi circoscrivono espressamente alla sola preclusione decennale, ma è una precisazione che non certifica affatto – come invece par credere l’ufficio regionale emiliano – che per gli altri requisiti e condizioni personali di ammissione e partecipazione il concorrente possa fare tutto quello che gli pare dalla data di scadenza dei termini di presentazione e fino all’interpello e/o all’assegnazione per poi rimettersi in riga a quel momento.

Si è trattato infatti, ben diversamente, di uno scrupolo meritorio dei bandi regionali, che hanno voluto evitare qualsiasi equivoco in ordine alle conseguenze – sulla posizione concorsuale del concorrente/titolare (“rurale sussidiato” o “soprannumerario”) – delle decisioni circa la sorte della farmacia che medio tempore egli avrebbe potuto assumere; tanto più che nella prima fase di applicazione della l. 475/68 (il cui art. 12 introdusse appunto la preclusione decennale) era insorta qualche incertezza al riguardo, anche se presto risolta in sede giurisprudenziale proprio nella direzione ora opportunamente ribadita dal “bando unico”.

Il che vale anche per un’altra notazione, presente anch’essa più o meno in tutti i bandi, che, elencando le “cause di esclusione della graduatoria” e di decadenza “dall’eventuale assegnazione della sede”, vi annovera pure la “mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 del bando, emersa successivamente all’interpello”; anche qui, invero, il “bando unico” ha inteso semplicemente regolare – pur non sembrando in realtà necessario – il caso in cui il non possesso ab origine o la perdita in un tempo successivo di uno dei requisiti positivi o negativi indicati nell’art. 2 (compreso pertanto quello dell’iscrizione all’albo professionale) siano “emersi” dopo l’interpello e quindi a graduatoria approvata, ferma dunque l’esclusione diciamo “fisiologica” dalla procedura ove quelle vicende “emergano” invece durante l’espletamento della fase propriamente concorsuale.

In definitiva, a noi pare che si profilino già sin troppo numerosi i punti dolenti dei bandi (per non parlare delle criticità che potranno presentare le varie graduatorie) destinati all’esame del giudice amministrativo, per pensare di introdurre quasi a forza nel panorama concorsuale un problema in più.

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