Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 229 del 10 gennaio 200, si è espresso su un tema particolarmente delicato. Ovvero l’applicabilità, per il farmacista ex socio di SNC della decadenza della assegnazione per mancato decorso del decennio dalla cessione da parte della società di persone a cui apparteneva. Ciò dopo che, in primo grado, il Tar aveva respinto un ricorso con il quale si chiedeva di annullare un decreto che dichiarava, appunto, la decadenza dell’assegnazione di una sede farmaceutica effettuata nell’ambito del concorso straordinario. L’avvocato Aldo Lucarelli di Avezzano spiega che agli assegnatari era stata contestata la mancanza del requisito «previsto dall’art. 2, punto 6, del bando per l’ammissione al concorso, nel senso di “non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni”». Ciò in virtù di una norma del 1968, secondo la quale «“il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia… non può concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall’atto del trasferimento”, avendo la Regione riscontrato che l’aspirante titolare era stata socia di un’altra farmacia che nei 10 anni antecedenti la presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo, ovvero, nel novembre 2003 aveva ceduto la farmacia ad un soggetto terzo». E ciò anche se il farmacista in questione era stato “soltanto” socio di SNC.

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Secondo il Tar, infatti, il ricorso era da rigettare in quanto «nell’ambito della normativa regolante il riordino del settore farmaceutico non è ravvisabile una discrasia fra la titolarità di farmacie esercitate in forma individuale e quella inerente le farmacie esercitate in forma collettiva, la cui direzione compete ad uno dei soci con possibilità di avvicendamento degli stessi».

Un punto di vista condiviso dal Consiglio di Stato, secondo il quale, cita ancora Lucarelli, «“alla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali corrisponde l’attribuzione ex lege (artt. 2257 e 2258 c.c.) del potere di amministrazione, che porta a ritenere ciascun socio compartecipe alla titolarità dell’esercizio farmaceutico”». A ciò si aggiunge che la legge 362 del 1991, secondo la quale «sono soci della società farmacisti iscritti all’albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni».

«In altre parole – spiega il legale – l’attività farmaceutica, pur quando fosse organizzata in forma societaria, continuava a conservare una forte impronta “personalistica”, riflesso della peculiare natura dell’attività esercitata, la quale rinveniva nelle qualità e nei titoli professionali dei soci farmacisti la garanzia principale del suo corretto svolgimento». La ragione, ha aggiunto il Consiglio di Stato, sta nel fatto che «scopo del legislatore è quello di evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile».

Ed è «evidente che siffatta ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone, anche in quel caso dovendo ritenersi che il socio abbia acquisito i relativi vantaggi: né sussistono ragioni, in quanto attinenti alla peculiarità dei singoli casi, per differenziare la situazione del farmacista individuale, che di quei vantaggi si sia appropriato per intero, da quella della farmacia gestita in forma societaria, in cui i medesimi vantaggi vengono ripartiti tra i soci che compongono l’assetto societario».

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