«A norma del Codice deontologico, il farmacista, nell’attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, è tenuto a garantire un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione (Art. 15 del Cod. deontologico)». È quanto si legge in una nota della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), secondo cui sono pervenute segnalazioni riguardanti un’impresa in possesso di Aic, che riguardano un fenomeno relativo alle comunicazioni effettuate su piattaforme social da individui che si dichiarano iscritti all’Ordine dei farmacisti e/o proprietari di farmacie. Più precisamente, secondo quanto riferito dalla Fofi, questi soggetti avevano formulato giudizi, talvolta critici, e offerto suggerimenti e raccomandazioni in merito a farmaci, spesso riconosciuti attraverso il loro marchio, senza tener conto se si tratta di medicinali da banco o soggetti a prescrizione medica.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

Pubblicità di medicinali presso il pubblico

Nella stessa nota la Fofi ha richiamato l’attenzione sul fatto che, ai sensi dell’Art. 118 del Dlgs 219/2006, «nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del ministero della Salute, a eccezione delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica e sulle pagine web che si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni d’impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con l’eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario del medicinale» e «delle fotografie o rappresentazioni grafiche dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario dei medicinali apposte sui siti Internet autorizzati e sui cartelli dei prezzi di vendita al pubblico e degli eventuali sconti praticati esposti da coloro che svolgono attività di fornitura al pubblico, limitatamente ai farmaci Otc e Sop».

Pubblicità dei medicinali con ricetta medica

In aggiunta a ciò, la Fofi ha rammentato che «è vietata la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto, il ministero della Salute può autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche (Art. 115, c. 2, del Dlgs n. 219/2006)». In più «è vietata anche la pubblicità presso il pubblico di medicinali, la cui dispensazione grava, anche se non totalmente, sul Servizio sanitario nazionale, nonché dei medicinali galenici preparati in farmacia (magistrali e officinali) o destinati alle prove di ricerca e sviluppo, nonché dei medicinali preparati industrialmente su richiesta scritta e non sollecitata del medico (Art. 115, c. 4, del Dlgs n. 219/2006)».

Le regole da attuare per la pubblicità della farmacia

Infine, la Fofi ha richiamato ulteriori norme, sottolineando che «con qualunque mezzo diffuse, sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità, trasparenza e che le informazioni fornite non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie. Esse devono essere funzionali all’oggetto e realizzate in modo consono alle esigenze di tutela della salute di cui la professione di farmacista è garante. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza (Art. 23, c. 1., del Cod. deontologico)». Quanto alla pubblicità della farmacia, con qualunque mezzo diffusa, secondo la Fofi «è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria a tutela e nell’interesse dei cittadini. Essa deve essere funzionale all’oggetto e realizzata in modo consono alle esigenze di salvaguardia della salute di cui la farmacia è presidio (Art. 23, c. 4., del Cod. deontologico)».

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.