commercio elettronico farmaciaMi ritrovo con alcuni omeopatici che naturalmente essendo farmaci non possono essere venduti su internet (anche se molti lo fanno e purtroppo non ci sono controlli) e in particolar modo mi ritrovo con Oscillococcinum 30 dosi (seguono varie esemplificazioni: ndr). La ditta Boiron da me interpellata dice che non si possono vendere in quanto farmaci ma io ho obiettato che i prodotti che iniziano con 9 sono vendibili on-line. Ora Le chiedo se puo’ chiarirmi questa posizione (è possibile che in Italia non ci sia mai chiarezza?). Io sul mio sito ho reso attivi solo prodotti che iniziano con 9XXX escludendo tutti gli altri (anche quelli con 103 per esempio ecc.).

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Inoltre, Le domando: è indifferente emettere fattura o scontrino?

Le spese di spedizione che penso vadano aggiunte in fattura sono con iva (quale percentuale?) oppure esenti?

Le spese di contrassegno vanno aggiunte in fattura? se sì con iva?

Ultima domanda: sulla pagina facebook della farmacia posso pubblicizzare degli sconti su prodotti otc?

Commercio elettronico farmacia, risposte

L’attribuzione di un codice ad un prodotto, qualunque sia il suo numero iniziale, non può evidentemente – di per sé – classificarlo come vendibile o meno online. Nel caso dei prodotti omeopatici, essi sono individuati dal d.lgs. 219/2006 (Codice comunitario dei farmaci) proprio come specialità medicinale, per cui resta impossibile cederli tramite la rete, come anche il quesito riconosce.

Per quel che riguarda la documentazione fiscale della vendita conclusa via web, è sufficiente emettere lo scontrino fiscale che accompagni la merce che verrà spedita, mentre a richiesta del cliente sarà invece obbligatorio emettere fattura.

Le spese di spedizione, come quelle di contrassegno, vanno aggiunte al totale dello scontrino o della fattura, con l’iva corrispondente a quella applicata sul prodotto venduto online, trattandosi di una spesa c.d. accessoria.

Quanto alla pubblicità su facebook degli sconti sugli OTC, ferma la loro invendibilità online, l’art. 20 u.c. del Codice deontologico prevede che “E’ conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati”. Ora, un modo per “rendere noto al pubblico i prezzi praticati” è anche quello di pubblicizzarli tramite appunto la pagina facebook della farmacia, a patto che si rispetti il disposto dell’art. 11 comma 8 della l. 27/2012 (il dl. “Cresci Italia”), secondo cui, nel praticare sconti sui prezzi di tutti i farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, deve darsene adeguata informazione alla clientela, con la conseguenza che è necessario che lo sconto già pubblicato su facebook sia anche ben visibile presso i locali della farmacia.

(stefano civitareale)

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