«Dando seguito alla nota già diffusa alle Regioni e alle Province Autonome durante la recente carenza del farmaco Ranozek, Aifa riepiloga di seguito le modalità distributive applicabili in caso di carenza di farmaci che sono riferimento nelle liste di trasparenza». È quanto si legge in una nota pubblicata dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), la quale ha specificato che «le misure riportate possono essere utilizzate allo scopo di garantire l’assistenza farmaceutica a livello regionale, consentendo di evitare oneri a carico del cittadino e di ottimizzare le risorse economiche».

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Scelta autonoma delle modalità più adatte tra quelle solitamente adottate

Come si legge sul portale Aifa «al fine di chiarire le azioni da porre in essere in caso di carenza di un farmaco inserito in lista di trasparenza dei farmaci equivalenti, avente il prezzo di riferimento del raggruppamento di appartenenza, tenuto conto dell’assetto normativo, delle scelte organizzative e delle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione o Provincia Autonoma, si conferma per queste la possibilità di scegliere autonomamente le modalità più adatte tra quelle solitamente adottate, in modo da garantire l’assistenza farmaceutica, consentendo al tempo stesso di evitare oneri a carico del cittadino e ottimizzare le risorse economiche».

Le modalità poste in atto dalle Regioni

L’Aifa ha riassunto le modalità solitamente adottate da Regioni e Province Autonome. Nel dettaglio «applicazione della “clausola di salvaguardia”, in cui l’Agenzia ha specificato che «la Regione può farsi carico della differente quota di prezzo tra medicinale erogato e il prezzo di riferimento Aifa, per evitare che sia il cittadino a dover pagare la differenza di prezzo». Segue l’eliminazione del farmaco dalla lista di trasparenza a livello regionale. Secondo l’Aifa «la Regione può provvedere autonomamente a togliere dalla propria lista regionale il farmaco che risulti non disponibile». Inoltre «accordi di Dpc (Distribuzione per conto) o Dd (Distribuzione diretta)», in cui l’Aifa ha specificato che «allo scopo di garantire l’assistenza farmaceutica, i medicinali vengono generalmente acquistati dalle Asl/Regioni, ma distribuiti all’assistito, o per loro conto, attraverso le farmacie (Dpc) oppure ricorrendo alle farmacie pubbliche territoriali (Dd)».

I controlli sulla capacità produttiva

L’Agenzia ha infine specificato che «al tempo stesso l’Aifa, per i nuovi principi attivi da inserire in lista di trasparenza e/o casi di carenza di un farmaco, procederà a un controllo sulla capacità produttiva, in termini di numero di pezzi annuali, distinti per confezione, a garanzia della fornitura Ssn del prodotto e sullo stato delle scorte disponibili, e condurrà attività di monitoraggio volte a garantire l’adeguata fornitura del farmaco al Ssn in funzione dei bisogni della popolazione». Dunque «resta inteso che qualora nonostante i controlli di Aifa si riscontrassero difficoltà di approvvigionamento nelle prime fasi di commercializzazione di un nuovo farmaco di riferimento, potrà essere applicato quanto indicato sopra, ovvero la facoltà di intervenire secondo le modalità sopra citate (clausola di salvaguardia, eliminazione dalla lista o accordi di Dpc / Dd)».

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