camice-farmaciaPer una migliore cura della nostra immagine, abbiamo deciso di fornire gratuitamente sia i camici per farmacisti e commessi (rispettivamente bianchi e verdi), ma anche qualcosa di più sofisticato per le addette al reparto beauty (completini bleu e camicette bianche), sia per l’inverno che per l’estate.

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Queste spese possono essere inserite nel bilancio della farmaci anche ai fini fiscali? E per i dipendenti cosa comporta?

Riaffrontiamo volentieri un tema già esaminato, anche se per la farmacia il trattamento contabile-fiscale di queste spese non pone particolari problemi.

Facendo riferimento allo schema di bilancio civilistico, infatti, gli stessi Principi contabili nazionali raccomandano di rilevare – nella voce B6), Costi della produzione, per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci – anche quelli per acquisti di beni destinati a vario titolo al personale dipendente; e invero la classificazione delle voci per natura, seguita dal codice civile, implica che gli acquisti relativi a tali beni, costituendo materiale di consumo, siano classificati nella voce corrispondente, anche se destinati funzionalmente al personale, e non in una delle voci B9) (“Per il personale”), le quali accolgono invece le componenti monetarie del costo del personale.

Dal punto di vista delle imposizione diretta, poi, questi oneri gestionali sono ad ogni effetto spese per prestazioni di lavoro perfettamente inerenti all’attività della farmacia, vista la loro destinazione al personale dipendente, e quindi sono integralmente deducibili nella determinazione del reddito d’esercizio.

Più complessa, invece, è la corretta qualificazione dei beni in questione in capo ai dipendenti cui essi sono destinati.

Infatti, la concessione in uso, o comunque l’assegnazione del vestiario (fatto salvo l’obbligo di utilizzarlo durante il servizio e, in particolare, nel rapporto con il pubblico, quel che per i farmacisti può in fondo derivare anche da norme deontologiche), potrebbe dar luogo ad un vero e proprio compenso in natura (“benefit”) da inserire in busta paga per un importo corrispondente al valore normale del bene (in pratica, il valore commerciale del capo di vestiario) e da assoggettare dunque a tassazione e a contribuzione.

E questo, si badi bene, in virtù, da un lato, del c.d. principio di “onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, per il quale in via generale sconta imposte e contributi tutto quello che il dipendente riceve in denaro o in natura in relazione al rapporto di lavoro, e, dall’altro, del principio di valorizzazione dei benefit in natura secondo, appunto, il criterio del valore normale.

Non ci sentiremmo, però, di pervenire a conclusioni così rigide e penalizzanti.

Allorché, infatti, l’erogazione di un bene o un servizio – pure utilizzato personalmente dal dipendente – corrisponda ad un interesse esclusivo o prevalente del datore di lavoro, e sia intimamente connesso all’attività lavorativa, e non invece finalizzato alla gratificazione personale del lavoratore e/o ad incrementare la sua sfera patrimoniale, l’uso o l’utilizzo di quel bene o di quel servizio non può costituire per quest’ultimo un benefit imponibile.

Il che vale ancor più per i camici, sia perché i dipendenti (soprattutto i farmacisti, ovviamente ) sono obbligati ad indossarli durante l’orario di lavoro e sia perché è ragionevolmente da escludere un uso personale al di fuori dell’attività lavorativa di indumenti del genere, e quindi, per ciò stesso, verrebbe meno per il prestatore di lavoro quel vantaggio personale, pur indiretto e/o secondario, che costituisce il presupposto indifettibile dell’imponibilità.

Per il vestiario delle addette al reparto beauty, invece, potrebbe porsi qualche criticità, dato che in tal caso – trattandosi di abiti “civili” e perciò perfettamente utilizzabili anche al di fuori del contesto lavorativo – sarebbe configurabile quel vantaggio personale per il dipendente e dunque quel certo “incremento patrimoniale” che potrebbe di per sé determinare la tassazione del benefit.

In realtà anche per gli abiti utilizzati dalle ragazze della cosmetica (pur se con qualche riserva in più rispetto ai camici dei farmacisti e dei commessi) non ci sentiamo di pervenire ad una conclusione così rigida, dato che, ancora una volta, l’uso del vestiario – anche qui obbligatorio durante l’orario di lavoro pur se in base ad una mera regola di servizio – risponde prevalentemente all’interesse del datore di lavoro, restando pertanto escluso, almeno in via principale, ogni intento di gratificazione e/o arricchimento delle unità lavorative; e anche l’uso personale extra-lavorativo che queste ultime potrebbero farne configurerebbe un’ipotesi soltanto eventuale e residuale, inidonea perciò a qualificare la disponibilità del vestiario come compenso in natura imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.

(stefano civitareale)

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